DECRETO SALVA ITALIA
Testo del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 coordinato con le modifiche introdotte
dal disegno di legge di conversione definitivamente approvato dal Parlamento il 22 dicembre 2011
Titolo I
SVILUPPO ED EQUITÀ
Articolo 1.
(Aiuto alla crescita economica - Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico
del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della
imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra
imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con
capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle
imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione
del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti
indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo
corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio,
secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per
le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1,
lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente
articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato
mediante applicazione dell’aliquota percentuale individuata con il
provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l’aliquota percentuale per il calcolo
del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è determinata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il
31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi
dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti
percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via
transitoria, per il primo triennio di applicazione, l’aliquota è
fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo
netto dichiarato è computata in aumento dell’importo deducibile dal
reddito dei periodi d’imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso
al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal
relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio.
Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli
utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve
non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del
patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o
partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a
partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall’accantonamento
di utili a partire dall’inizio dell’esercizio in cui le relative
riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall’inizio
dell’esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società
di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio
conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d’impresa di
persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice
in regime di contabilità ordinaria, con le modalità stabilite con il
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in
modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti
di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite
disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Articolo 2.
(Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro
nonché per donne e giovani)
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 è
ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota
imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al
netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
1-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
e successive modificazioni, le parole: «ovvero delle spese per il
personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai
sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del
medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997» sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012.
2. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole «periodo di imposta» sono aggiunte le
seguenti: «, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso
femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;
b) al numero 3), dopo le parole «Sardegna e Sicilia» sono aggiunte le
seguenti: «, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso
femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Articolo 3.
(Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali
e rifinanziamento fondo di garanzia)
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e
della conseguente necessità della riprogrammazione nell’utilizzo delle
risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi
regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e
2014, all’articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) per gli anni 2012,
2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le
Regioni ricomprese nell’Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing
in nell’Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio
(CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all’Accordo
sull’attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011.
L’esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.».
1-bis. L’esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4
dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti
definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto di cui al comma 1, è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione per
gli interventi volti a favorire lo sviluppo», ripartito tra le singole
Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali
2007-2013, tra programmi operativi regionali, così come stabilita dal
Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C
(2007) n. 3329 del 13/7/2007. All’utilizzo del Fondo si provvede, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e
alla Corte dei conti, su richiesta dell’Amministrazione interessata,
sulla base dell’ordine cronologico delle richieste e entro i limiti
della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla
costituzione del fondo di cui al comma 2 si provvede con corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal
presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è
incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300
milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di
Tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, è versata
all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e
150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per
essere riassegnata al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito
all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini di
fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal
presente decreto.
Articolo 4.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 11, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
b) nell’articolo 12, comma 3, le parole: «15 e 16», sono sostituite dalle seguenti: «15, 16 e 16-bis»;
c) dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente: «Art. 16-bis. –
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). – 1. Identico:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del
codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi
ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di
impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le
predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere
edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione
attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione
della normativa vigente in materia;
i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in
particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi
necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi
relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su
singole unità immobiliari;
l) identica.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della
legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi
dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo
acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione
di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità
immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati
in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese
ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese
sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte
o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la
detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli
immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari
importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati
realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona
fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto,
la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta
del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio
1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60,
con il quale è stato adottato il “Regolamento recante norme di
attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di
ristrutturazione edilizia“.
10. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.»;
d) nell’articolo 24, comma 3 dopo le parole: «e i)», sono aggiunte le seguenti: «, e dell’articolo 16-bis».
2. All’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle
seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 25 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le
parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche
alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali
con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua
calda sanitaria». Ai relativi oneri, valutati in 6,58 milioni di euro
per l’anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La detrazione prevista
dall’articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal presente articolo, si
applica alle spese effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1º gennaio 2012.
Articolo 5.
(Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e
benefìci assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore
delle famiglie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono
rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione
dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine
di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la
percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che
tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi
componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in
particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a
carico; migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando
in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia
all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e
tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione
dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il
medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie
nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1º
gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in
possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto
stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli
dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono
la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la
costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate,
condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte
degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle
prestazioni concesse. Dall’attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I
risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo a favore del
bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di
assistenza sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l’attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede a determinare le
modalità attuative di tale riassegnazione.
Articolo 6.
(Equo indennizzo e pensioni privilegiate)
1. Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti
dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,
del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo
indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al
primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del
personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco
e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti
per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di
presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili
d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Articolo 6-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito)
1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 117 è
inserito il seguente:
– «Art. 117-bis. – (Remunerazione degli affidamenti e degli
sconfinamenti). – 1. I contratti di apertura di credito possono
prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione
onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma
messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento, e un
tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della
commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della
somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il
limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito
possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa
in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse
debitore sull’ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a
quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola
non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si
pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi
in cui, in relazione all’entità e alla durata dello sconfinamento, non
sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2».
Titolo II
RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA FINANZIARIO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Articolo 7.
(Partecipazione italiana a banche e fondi)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli
emendamenti all’Accordo istitutivo della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei
Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138 del
30 settembre 2011. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è
incaricato dell’esecuzione della presente disposizione e dei rapporti
da mantenere con l’amministrazione della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti. Piena
ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui al presente comma a
decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 56 dell’Accordo istitutivo della Banca Europea per la
Ricostruzione e lo Sviluppo, ratificato ai sensi della legge 11
febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti
dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali è autorizzata la
spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di
euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri
si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013
e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale
nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226 milioni di euro
delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui
all’articolo. 7, comma 2-bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modifiche e integrazioni, è versata all’entrata del bilancio
statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro
nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di
euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e
programma dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Alla compensazione degli effetti
finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal
presente decreto.
Articolo 8.
(Misure per la stabilità del sistema creditizio)
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744
concernente l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato
alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi
finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze, fino al 30
giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle
passività delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque
anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni
bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si
procede all’eventuale proroga del predetto termine in conformità alla
normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è effettuata sulla
base della valutazione da parte della Banca d’Italia dell’adeguatezza
della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità
di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sarà elencata
nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009 n.
196. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente
versati su apposita contabilità speciale, per essere destinati alla
copertura dell’eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad
eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell’articolo 26, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L’ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 è limitato
a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di
finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.
L’insieme delle operazioni e i loro effetti sull’economia sono oggetto
di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze, con il supporto della Banca d’Italia, anche al fine di
verificare la necessità di prorogare l’efficacia delle disposizioni di
cui al comma 1 e l’esigenza di eventuali modifiche operative. I
risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le
eventuali necessità di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i
sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto e le eventuali
modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla
Commissione europea. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla
base degli elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla
Commissione europea entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul
funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle
emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente
articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del
sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello
stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al
pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7, il
Ministero dell’economia e delle finanze, su segnalazione della Banca
d’Italia, può escludere la banca interessata dall’ammissione alla
garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni già in essere. Di
tale esclusione è data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l’ammontare massimo complessivo delle operazioni
di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, il patrimonio
di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca
d’Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne
comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il
Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati
del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari
di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti
caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all’entrata in vigore del presente
decreto, anche nell’ambito di programmi di emissione preesistenti, e
hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque
anni o, a partire dal 1º gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni
bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n.
130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi nè incorporano una
componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni
contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della
Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo X, Capitolo 1, Sezione
I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato
le passività computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate
dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche
(Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo I,
Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere
prestata la garanzia di cui al comma 1, non può eccedere un terzo del
valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla
banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della
garanzia di cui al comma 1, derivanti dalle operazioni effettuate a
partire dal 1º gennaio 2012, sono così determinati:
a) per passività con durata originaria di almeno 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40
punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la
metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit
Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla
capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di
emissione della garanzia e la mediana dell’indice iTraxx Europe Senior
Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del
rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni
di tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e la mediana degli spread
sui contratti CDS senior a 5 anni dell’Italia nel medesimo periodo di
tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii)
della lettera a), è computata per la metà;
c) per passività con durata originaria inferiore a 12 mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali
nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o
A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un
rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi
un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o
comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli
spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 è calcolata
nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di
valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli
spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il
mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un
campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea,
insediate in paesi dell’area euro appartenenti alla medesima classe di
rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti
CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche,
definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell’area
dell’euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia
concessa sulle passività emesse nel periodo intercorrente tra l’entrata
in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni
sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della
Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008, come aggiornate dalla
Commissione europea a far data dal 1º luglio 2010.
19. La commissione è applicata in ragione d’anno all’ammontare nominale
dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche
interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze
sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca
d’Italia, può variare i criteri di calcolo e la misura delle
commissioni del presente articolo in conformità delle Comunicazioni
della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato. Le
variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono
presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca
d’Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la
rapidità e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto
dalla Banca d’Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare,
tra l’altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della
banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere
ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per
le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell’ammissione alla garanzia, la Banca d’Italia valuta
l’adeguatezza patrimoniale e la capacità di fare fronte alle
obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell’ultima segnalazione di
vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacità reddituale della banca sia adeguata per far fronte agli oneri delle passività garantite.
24. La Banca d’Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del
Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta, le
valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la
Banca d’Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruità delle condizioni e dei volumi
dell’intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni
della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l’ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l’ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d’Italia, il
Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro
cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d’Italia,
in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto
del complesso delle richieste provenienti dal sistema, dell’andamento
del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello
stesso, della rilevanza dell’operazione, nonché dell’insieme delle
operazioni attivate dal singolo operatore. Il Dipartimento del Tesoro
comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d’Italia, con
modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della
comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all’obbligazione
garantita presenta richiesta motivata d’intervento della garanzia al
Dipartimento del Tesoro e alla Banca d’Italia, allegando la relativa
documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni
contrattuali per i quali richiede l’intervento e i relativi importi
dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno 30 giorni prima
della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata
urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni
della Banca d’Italia, l’ammissibilità della richiesta, autorizza
l’intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza
dell’operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con
procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca
d’Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante
contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento è
regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell’intervento della garanzia dello Stato, la banca è
tenuta a rimborsare all’erario le somme pagate dallo Stato maggiorate
degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è
altresì tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto
dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e
successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso
alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sia stato
adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del
presente articolo, il provvedimento è trasmesso alla Commissione
Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di
liquidità, la Banca d’Italia effettui operazioni di finanziamento o di
altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito,
la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi dal
momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1,
lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice
civile e all’articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non
è richiesta l’annotazione prevista dall’articolo 2843 del codice
civile. Alle medesime operazioni si applica l’articolo 67, quarto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina
derogatoria di cui al presente comma si applica ai contratti di
garanzia finanziaria a favore della Banca d’Italia stipulati entro la
data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d’Italia, presenta alla Commissione
europea una relazione (viability review) per ciascuna banca
beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale
delle passività garantite ecceda sia il 5 per cento delle passività
totali della banca sia l’ammontare di 500 milioni di euro. Il rapporto
ha ad oggetto la solidità e la capacità di raccolta della banca
interessata, è redatto in conformità ai criteri stabiliti dalla
Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed è comunicato alla
Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base degli
elementi forniti dalla Banca d’Italia, comunica alla Commissione
europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti
garantiti ai sensi del comma 1, l’ammontare della commissione
effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, possono essere stabiliti
eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalità di attuazione del
presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,
il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30
giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati
discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle
succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di
liquidità (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si
provvede nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4
del presente articolo.
Articolo 9.
(Imposte differite attive)
1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole «dei soci» sono aggiunte le seguenti: «, o dei diversi organi competenti per legge,»;
2) dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Con decorrenza dal
periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non
sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per
imposte anticipate trasformate in credito d’imposta ai sensi del
presente comma;»
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
«56-bis. La quota delle attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei
componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per
intero in crediti d’imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la
perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d’imposta
rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è
computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi
per un ammontare pari alla perdita del periodo d’imposta rilevata nella
dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei
componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di
attività per imposte anticipate trasformata in crediti d’imposta ai
sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche
ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società
sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi
inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla
liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari
finanziari vigilati dalla Banca d’Italia. Qualora il bilancio finale
per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria,
fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio
netto positivo, è trasformato in crediti d’imposta l’intero ammontare
di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle
operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole «al comma 55» sono sostituite dalle
parole «ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter» e le parole «rimborsabile nè»
sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole «può essere ceduto ovvero» sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole «n. 241» sono aggiunte le
seguenti: «, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto
previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;
4) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: «L’eventuale credito
che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo
periodo del presente comma è rimborsabile.»;
5) l’ultimo periodo è soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole «modalità di attuazione» sono aggiunte le parole «dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57».
Titolo III
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
Capo I
MISURE PER L’EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE
Articolo 10.
(Regime premiale per favorire la trasparenza)
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l’emersione di base
imponibile, a decorrere dal 1º gennaio 2013, ai soggetti che svolgono
attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma
individuale o con le forme associative di cui all’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente
articolo, i seguenti benefìci:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato
sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni
semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo
57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefìci di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all’invio telematico all’amministrazione finanziaria dei
corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli
acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari
relativi all’attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono
individuati i benefìci di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con
particolare riferimento agli obblighi concernenti l’imposta sul valore
aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d’imposta. In particolare, col
provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate delle
liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della
dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del
contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell’Agenzia delle entrate del
modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento
periodico delle ritenute, nonché gestione degli esiti dell’assistenza
fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o
del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,
abolizione del visto di conformità per compensazioni superiori a 15.000
euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilità
ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a)
e b), sono riconosciuti altresì i seguenti benefìci:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e
predisposizione in forma automatica da parte dell’Agenzia delle entrate
delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini
delle imposte sui redditi e dell’IRAP e dalla tenuta del registro dei
beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA.
5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del
presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da
esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo
d’imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente può adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 o
direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente
comma 2 nonché a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007
perdono il diritto di avvalersi dei benefìci previsti dai commi
precedenti e sono soggetti all’applicazione di una sanzione
amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono
agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non
superiore a 90 giorni non decadono dai benefìci medesimi, ferma
restando l’applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per la
quale è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di
cui all’articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8
maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto
dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli
risultanti dell’applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di
cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di
accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo
57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di
violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331
del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito
complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi
di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione
del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti
dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di
settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento
basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la
disposizione di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di
Finanza destinano parte della capacità operativa alla effettuazione di
specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo
proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati e basati su
specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto
delle informazioni presenti nella apposita sezione dell’anagrafe
tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Nei confronti
dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli
risultanti dall’applicazione degli studi di settore e per i quali non
ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i
controlli sono svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri
istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell’articolo 32
del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600,
e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell’articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell’articolo 10 e l’articolo 10-ter della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di
cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal
contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative
disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con
riferimento alle dichiarazioni relative all’annualità 2011 ed a quelle
successive. Per le attività di accertamento effettuate in relazione
alle annualità antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto
previsto dal previgente comma 4-bis dell’articolo 10 e dall’articolo
10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al
comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per
un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non
sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore può chiedere che il
piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate
variabili di importo crescente per ciascun anno».
13-ter. Le dilazioni di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora
prorogate ai sensi dell’articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo
e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un
temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà posta a base
della concessione della prima dilazione.
13-quater. All’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della
riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto
dell’evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione
spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno
diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio
certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle
somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con
decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze,
che tenga conto dei carichi annui affidati, dell’andamento delle
riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento
e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in
ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui
al primo periodo è a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il
sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte del rimborso è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
«6. All’agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli
specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che
è a carico:
a) dell’ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente
rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di
procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalità di erogazione del rimborso»;
d) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1»;
e) al comma 7-ter, le parole: «sono a carico dell’ente creditore le
spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento» sono
sostituite dalle seguenti: «le spese di cui al primo periodo sono a
carico dell’ente creditore».
13-quinquies. Il decreto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma
13-quater del presente articolo, nonché il decreto di cui al comma 6.1
del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono
adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati
dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi
13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2012».
13-novies. I termini previsti dall’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo
2011, recante l’ulteriore proroga di termini relativa al Ministero
dell’economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al
comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro
il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza
dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni
in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il
termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a
ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, commisurata all’importo della rata versata in ritardo, e
degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il
contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;
c) al comma 5:
1) le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 4-bis»;
2) dopo le parole: «rata non pagata» sono aggiunte le seguenti: «o pagata in ritardo»;
d) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5».
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano
altresì alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: «dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e con gli enti pubblici nazionali» sono sostituite dalle
seguenti: «pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonché con le amministrazioni autonome»;
b) il comma 214 è sostituito dal seguente:
«214. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, d’intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, è stabilita la data
dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le
amministrazioni locali di cui al comma 209».
13-terdecies. All’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene
pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68
e 79, con il consenso dell’agente della riscossione, il quale
interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il
corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al
debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi
successivi all’incasso».
Articolo 11.
(Emersione di base imponibile)
1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell’esercizio dei
poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,
esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi
dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo,
relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si
applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si
configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
2. A far corso dal 1º gennaio 2012, gli operatori finanziari sono
obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’articolo 7,
sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti
necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle
operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati
comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe
tributaria prevista dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni.
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti
le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante
per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della
comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione
anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente
necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì
prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e
organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa
conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza
previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
4. Oltre che ai fini previsti dall’articolo 7, undicesimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le
informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7, sesto comma, del
predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall’Agenzia
delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i
criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima
Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior
rischio di evasione.
4-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una
relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi
all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 2 a 4.
5. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma
36-undevicies è abrogato.
6. Nell’ambito dello scambio informativo previsto dall’articolo 83,
comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Istituto Nazionale della previdenza
sociale fornisce all’Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza i
dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni
socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della
effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati, basati
su specifiche analisi del rischio di evasione.
7. All’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) esclusi i
casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il
controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi
autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte
degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti
interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni
nell’attività di controllo. Codificando la prassi, la Guardia di
Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera,
per quanto possibile, in borghese;»
b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono abrogati.
8. All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma le parole «e dei consigli tributari» e le parole
«nonché ai relativi consigli tributari» sono soppresse, nel terzo comma
le parole «, o il consorzio al quale lo stesso partecipa, ed il
consiglio tributario» sono soppresse, la parola «segnalano» è
sostituita dalla seguente: «segnala», e le parole «Ufficio delle
imposte dirette» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle
entrate»;
b) al quarto comma, le parole: «, ed il consiglio tributario» sono
soppresse, la parola: «comunicano» è sostituita dalla seguente:
«comunica»;
c) all’ottavo comma le parole: «ed il consiglio tributario possono» sono sostituite dalla seguente: «può»;
d) al nono comma, secondo periodo, le parole: «e dei consigli tributari» sono soppresse.
9. All’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 2, 2-bis
e 3 sono abrogati.
10. L’articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, è abrogato.
10-bis. All’articolo 2, comma 5-ter, primo periodo, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, le parole: «31 dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2013».
Articolo 11-bis.
(Semplificazione degli adempimenti e riduzione dei costi
di acquisizione delle informazioni finanziarie)
1. L’espletamento delle procedure nel corso di un procedimento, le
richieste di informazioni e di copia della documentazione ritenuta
utile e le relative risposte, nonché le notifiche aventi come
destinatari le banche e gli intermediari finanziari, sono effettuati
esclusivamente in via telematica, previa consultazione dell’archivio
dei rapporti di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni. Le richieste telematiche sono eseguite secondo le
procedure già in uso presso le banche e gli intermediari finanziari ai
sensi dell’articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative norme di
attuazione. Con provvedimento dei Ministri interessati, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentita l’Agenzia delle entrate, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo.
Articolo 12.
(Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante)
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di
cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euromille:
conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: «30
settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2012». Non
costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste
dall’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31
gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal
presente comma.
1-bis. All’articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore
con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione è pari al saldo del
libretto stesso».
2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma
4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di
pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti
dalla gestione del denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dei loro enti sono disposte
mediante l’utilizzo di strumenti telematici. È fatto obbligo alle
Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria
mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori
ovvero con altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal
beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, comunque,
superare l’importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle
pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via
continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a
chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere
erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi
comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all’articolo
4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo
di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti
che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni
sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in
modo assoluto dall’imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle
fasce individuate ai sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti,
alle banche, alla società Poste italiane Spa e agli altri intermediari
finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le
entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte
salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche
normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la
stipula, tramite la società Consip Spa, di una o più convenzioni con
prestatori di servizi di pagamento, affinché i soggetti in questione
possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni favorevoli.».
2-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente articolo,
può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia,
l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con
apposita convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
caratteristiche di un conto corrente o di un conto di pagamento di
base. In caso di mancata stipula della convenzione entro la scadenza
del predetto termine, le caratteristiche di un conto corrente o di un
conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la
medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle
commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata
tramite la rete degli sportelli automatici presso una banca diversa da
quella del titolare della carta.
4. Le banche, la società Poste italiane Spa e gli altri prestatori di
servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a valere su un conto
di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma 3.
5. La convenzione individua le caratteristiche del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed
operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria e
conforme a quanto stabilito dalla sezione IV della Raccomandazione
della Commissione europea del 18 luglio 2011 sull’accesso al conto
corrente di base;
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 è
esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).
7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non è stipulata entro tre
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, le caratteristiche
del conto corrente sono individuate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto per i contratti di
conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L’Associazione bancaria italiana, le associazioni dei prestatori di
servizi di pagamento, la società Poste italiane Spa, il Consorzio
Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le
associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale
definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le regole generali per assicurare
una riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti
in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.
In ogni caso, la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti
effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di
pagamento, di credito o di debito, non può superare la misura dell’1,5
per cento.
10. Entro i sei mesi successivi il Ministero dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite la
Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso
di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le
regole così definite si applicano anche alle transazioni di cui al
comma 7 dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la immediata
comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che
attiva i conseguenti controlli di natura fiscale».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORI ENTRATE
Articolo 13.
(Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria)
1. L’istituzione dell’imposta municipale propria è anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili,
ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l’applicazione a
regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze
della stessa. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo.
3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3,
5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e
5 del presente articolo.
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da
quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del
5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria
catastale A/10;
b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1º gennaio 2013;
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto,
vigente al 1º gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per
cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
il moltiplicatore è pari a 110.
6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base
sino a 0,3 punti percentuali.
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale
e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o
in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad
uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
fino allo 0,1 per cento.
9. I comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi
dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel
caso di immobili locati.
10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati
al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni
2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal
caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari
tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità
immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si
applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6,
primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste
dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota
deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata
allo Stato di cui al periodo precedente. Per l’accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta
erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di
imposta, interessi e sanzioni.
12. Il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
13. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 9 e dell’articolo 14,
commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All’articolo
14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole:
«dal 1º gennaio 2014», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio
2012». Al comma 4 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell’articolo 3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole «ad un quarto» sono
sostituite dalle seguenti «alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto
comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferimento alla «legge
per la finanza locale» si intende effettuato a tutte disposizioni che
disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei
trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è
consolidata, a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle
certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero
dell’interno, in attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
14. Sono abrogate, a decorrere dal 1º gennaio 2012, le seguenti disposizioni:
a. l’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
b. il comma 3, dell’articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1,
dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
c. l’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 8 e il comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
d. il comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14.
d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate,
ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento
del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario
degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti
catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando
il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con
esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle
finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto
edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite
dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di
aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l’imposta municipale
propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla
base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il
conguaglio dell’imposta è determinato dai comuni a seguito
dell’attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di
inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, salva l’applicazione delle sanzioni previste per la
violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero
dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
16. All’articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, le parole «31 dicembre» sono sostituite dalle
parole: «20 dicembre». All’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
le parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite dalle
seguenti: «utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito
stabiliti, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche,
dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».
L’Agenzia delle Entrate provvede all’erogazione dei rimborsi
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data
di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l’eventuale
prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.
17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13 del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad
aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente
articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all’entrata del
bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di
Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del
predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito
stimato di cui al precedente periodo. L’importo complessivo della
riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l’anno 2012
a 1.627 milioni di euro, per l’anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e
per l’anno 2014 a 2.162 milioni di euro.
18. All’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23 dopo le parole: «gettito di cui ai commi 1 e 2», sono aggiunte le
seguenti: «nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla
compartecipazione di cui al comma 4»;
19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le
disposizioni recate dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 2,
nonché dal comma 10 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.
19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a
fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell’imposta sul
valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura
finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto
della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012 e 2013.
Articolo 14.
(Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del
territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a
copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani
e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di
privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni.
2. Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il comune nel cui
territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli
immobili assoggettabili al tributo.
3. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti,
suscettibili di produrre rifiuti urbani.
4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui
all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate
in via esclusiva.
5. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le
aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i
componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i
locali o le aree stesse.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi
nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal
possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del
versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli
occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi,
gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
8. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
9. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il
regolamento di cui al comma 12. Per le unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la
superficie assoggettabile al tributo è pari all’80 per cento della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 138. Per gli immobili già denunciati, i comuni modificano
d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che
risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei
dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia
del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con
provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,
negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la
determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali
provvedono, a richiesta del comune, a presentare all’ufficio
provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del
relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per
l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza
di riferimento. Per le altre unità immobiliari la superficie
assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non
si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti
speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto
trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo
anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36.
12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri
per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e
per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi
del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall’anno
successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque
in via transitoria, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino alla data da
cui decorre l’applicazione del regolamento di cui al primo periodo del
presente comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi
da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro
quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale,
modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro,
anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona
ove è ubicato.
13-bis. A decorrere dall’anno 2013 il fondo sperimentale di
riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come
determinato ai sensi dell’articolo 13 del medesimo decreto legislativo
n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della
Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura
corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui
al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune
versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le
procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province
autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio
statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio
territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo
stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di
cui al precedente periodo.
14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di
gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo
33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo
alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal
costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi.
15. Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto
in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal
più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di
fatto servita.
17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
18. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero.
19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse
diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale
si riferisce l’iscrizione stessa.
20. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per
motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che
abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria
di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.
22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina
la disciplina per l’applicazione del tributo, concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti
speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare
le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso
ed approvato dall’autorità competente.
24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del
tributo, in base a tariffa giornaliera. L’occupazione o detenzione è
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
25. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non
superiore al 100 per cento.
26. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il
pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire
dalla data di entrata in vigore della stessa.
27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale,
compresa la maggiorazione di cui al comma 13.
28. È fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell’ambiente di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del
tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.
29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della
quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con
regolamento, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo del tributo.
30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al comma 29
è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento previsto
dal comma 12.
31. La tariffa di cui al comma 29 è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla
copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni
determinata ai sensi del comma 13.
33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il
termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla
data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei
locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione
in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata
anche da uno solo degli occupanti.
34. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.
35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è
versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo comunale
per l’anno di riferimento è effettuato, in mancanza di diversa
deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi
di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto
corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il
pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti
tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e
gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti
a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.
37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi
tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al
contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti
di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e
disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante
personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette
giorni.
38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro
impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del
codice civile.
39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante
dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la
sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato,
con un minimo di 50 euro.
41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50
per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro.
42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario
di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,
entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene
acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto,
della sanzione e degli interessi.
44. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento
circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti
dalla normativa statale.
45. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente
articolo concernenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 161 a 170,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l’applicazione
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
46. A decorrere dal 1º gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti
prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura
patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
All’articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono abrogate le parole da «Ai rifiuti assimilati» fino a
«la predetta tariffazione».
47. L’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, è abrogato, con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 46
del presente articolo.
Articolo 14-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione dei comuni)
1. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera gg-quater):
1) all’alinea, le parole: «i comuni effettuano la riscossione spontanea
delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano
altresì la riscossione coattiva delle predette entrate» sono sostituite
dalle seguenti: «i comuni effettuano la riscossione coattiva delle
proprie entrate, anche tributarie»;
2) al numero 1), le parole: «, esclusivamente se gli stessi procedono
in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente
pubblico ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446» sono soppresse;
3) il numero 2) è abrogato;
b) alla lettera gg-sexies), le parole: «numero 1),» sono soppresse.
Articolo 15.
(Disposizioni in materia di accise)
1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le seguenti aliquote di accisa di cui all’Allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nelle misure
sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2013, l’aliquota di accisa sulla benzina
e sulla benzina con piombo nonché l’aliquota di accisa sul gasolio
usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico richiamato
nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70 per mille
litri e ad euro 593,70 per mille litri.
3. Agli aumenti di accisa sulle benzine, disposti dai commi 1, lettera
a), e 2, non si applica l’articolo 1, comma 154, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell’aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera b), e
2, è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2,
primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1,
limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli
di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma
2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.
Articolo 16.
(Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei)
1. Al comma 21 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall’anno 2012
l’addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo
periodo è fissata in euro 20 per ogni chilowatt di potenza del veicolo
superiore a centottantacinque chilowatt.».
2. Dal 1º maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti
marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche,
anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della
tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione
di esso, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
3. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza
fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti,
come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle
isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità di cui al
comma 2 a vela con motore ausiliario.
4. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato
e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai
battelli di servizio, purché questi rechino l’indicazione dell’unità da
diporto al cui servizio sono posti, nonché alle unità di cui al comma 2
che si trovino in un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva
permanenza in rimessaggio.
5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le unità da diporto
possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato
esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.
5-bis. La tassa di cui al comma 2 non è dovuta per le unità nuove con
targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere
costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate e
ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e
in attesa del perfezionamento dell’atto.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3
la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666
per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.
7. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 2 i
proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite
le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei
dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni
necessarie all’attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche
con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all’entrata del
bilancio dello Stato.
8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al
comma 2 è esibita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia
delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per
l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a
posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo
stazionamento o la navigazione.
9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della
sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla
pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e
tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed
elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di
constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell’Agenzia
delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della
commissione della violazione, per l’accertamento della stessa. Per
l’accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le
disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l’irrogazione delle
sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le
violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla
elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento
dell’imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le
controversie concernenti l’imposta di cui al comma 2 sono devolute alla
giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
10. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di cui
al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al
300 per cento dell’importo non versato, oltre all’importo della tassa
dovuta.
11. È istituita l’imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui
all’articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel
registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l’imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere
proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio,
ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile,
ed è corrisposta all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del
certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all’intero
periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il
certificato abbia validità inferiore ad un anno l’imposta è dovuta
nella misura di un dodicesimo degli importi di cui al comma 11 per
ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore
del presente decreto l’imposta è versata, entro novanta giorni da tale
data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma
11 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese
in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso
termine deve essere pagata l’imposta relativa agli aeromobili per i
quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della
aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall’imposta di cui al comma 11 gli aeromobili di Stato
e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza
dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro
aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I,
titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in esercenza
delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO
(Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation); gli aeromobili
di proprietà o in esercenza dell’Aero Club d’Italia, degli Aero Club
locali e dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia; gli
aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o
all’aviosoccorso.
14-bis. L’imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili
non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel
territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
15. L’imposta di cui al comma 11 è versata secondo modalità stabilite
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di cui
al comma 11 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
15-ter. L’addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo cinque, dieci e
quindici anni dalla data di costruzione del veicolo, rispettivamente,
al 60, al 30 e al 15 per cento e non è più dovuta decorsi venti anni
dalla data di costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità
da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I
predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello
di costruzione. Con decreto del direttore generale dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato è rideterminata l’aliquota di accisa del
tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior gettito pari
all’onere derivante dal presente comma.
Articolo 17.
(Canone RAI)
1. Le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella relativa
dichiarazione dei redditi, devono indicare il numero di abbonamento
speciale alla radio o alla televisione la categoria di appartenenza ai
fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento radiotelevisivo
speciale, nonché gli altri elementi che saranno eventualmente indicati
nel provvedimento di approvazione del modello per la dichiarazione dei
redditi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento
radiotelevisivo speciale.
Articolo 18.
(Clausola di salvaguardia)
1. All’articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. A decorrere dal 1º ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012 le
aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti
percentuali. A decorrere dal 1º gennaio 2013 continua ad applicarsi il
predetto aumento. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le predette aliquote
sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.».
b) al comma 1-quater, dopo le parole: «comma 1-ter» sono inserite le
seguenti: «, secondo e terzo periodo»; nel medesimo comma la parola:
«adottati» è sostituita dalle seguenti: «entrati in vigore»; nel
medesimo comma le parole: «4.000 milioni di euro per l’anno 2012,
nonché a 16.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti:
«13.119 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2014».
Articolo 19.
(Disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti, titoli,
strumenti e prodotti finanziari nonché su valori «scudati» e su
attività finanziarie e immobili detenuti all’estero)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2012, all’articolo 13 della tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
Articolo Indicazione degli Imposte Imposte
della atti soggetti dovute dovute
Tariffa all’imposta fisse proporzionali
13 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi
dell’articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di
risparmio anche postali; per ogni esemplare con periodicità annuale:
a) se il cliente è persona fisica
b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica
euro 34,20
euro 100,00
13 2-ter. Comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli
strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad
esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari:
per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.
1 per mille annuo per il 2012
1,5 per mille a decorrere dal 2013
2. La nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla
seguente:
«3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso
inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste
un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati
periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è
rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica,
l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo
risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non
superiore a euro 5.000».
3. Nella Nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:
a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La comunicazione
relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni
postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si
considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno
anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta
è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le
comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno,
l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «L’imposta è dovuta
nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella
misura massima di euro 1.200. Sono comunque esenti i buoni postali
fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro
5.000».
4. Per le comunicazioni di cui al comma 2-ter dell’articolo 13 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni, la percentuale della somma da
versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell’articolo 15-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è
ridotta al 50 per cento.
5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.
6. Le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo
13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un’imposta di
bollo speciale annuale del 4 per mille. Per gli anni 2012 e 2013
l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5
per mille.
7. L’imposta di cui al comma 6 è determinata al netto dell’eventuale
imposta di bollo pagata ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 13 della
tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e successive modificazioni.
8. Gli intermediari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l’imposta
di cui al comma 6 dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione
o ricevono provvista dallo stesso contribuente, ed effettuano il
relativo versamento entro il 16 febbraio di ciascun anno con
riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre
dell’anno precedente. Il versamento è effettuato secondo le
disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Per il solo versamento da
effettuare nel 2012 il valore delle attività segretate è quello al 6
dicembre 2011.
9. Gli intermediari di cui al comma 8 segnalano all’Agenzia delle
entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e
versata l’imposta con le modalità di cui al medesimo comma 8. Nei
confronti dei predetti contribuenti l’imposta è riscossa mediante
iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
10. Per l’omesso versamento dell’imposta di cui al comma 6 si applica una sanzione pari all’importo non versato.
11. Per l’accertamento e la riscossione dell’imposta di cui al comma 6
nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposta di bollo.
12. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del
6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto
di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della
procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo
anno 2012, una imposta straordinaria pari al 10 per mille. Si applicano
le disposizioni dei commi da 8 a 11.
13. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore degli
immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato.
14. Soggetto passivo dell’imposta di cui al comma 13 è il proprietario
dell’immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese
durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni
è computato per intero.
15. L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76
per cento del valore degli immobili. Il valore è costituito dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato
l’immobile.
16. Dall’imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del
suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
17. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione,
le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente
all’imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste
per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
18. A decorrere dal 2011 è istituita un’imposta sul valore delle
attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche
residenti nel territorio dello Stato.
19. L’imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.
20. L’imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell’1 per
mille annuo, per il 2011 e il 2012, e dell’1,5 per mille, a decorrere
dal 2013, del valore delle attività finanziarie. Il valore è costituito
dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel
luogo in cui sono detenute le attività finanziarie, anche utilizzando
la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le
singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di
rimborso.
21. Dall’imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del
suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale
imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le
attività finanziarie.
22. Per il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione,
le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente
all’imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste
per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a
22, disponendo comunque che il versamento delle imposte di cui ai commi
13 e 18 è effettuato entro il termine del versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative all’anno di riferimento.
24. All’articolo 11 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è abrogato;
b) al comma 6, le parole: «di cui ai commi 1, 3 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 3».
Articolo 20.
(Riallineamento partecipazioni)
1. La disposizione del comma 12 dell’articolo 23 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011. Il versamento
dell’imposta sostitutiva è dovuto in tre rate di pari importo da
versare:
a) la prima, entro il termine di scadenza dei versamenti del saldo
delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2012;
b) la seconda e la terza entro il termine di scadenza dei versamenti,
rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata di acconto
delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2014.
1-bis. I termini di versamento di cui al comma 1 si applicano anche
alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2010 e in quelli precedenti. In tal caso, a decorrere dal 1º
dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari
al saggio legale.
2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 1 decorrono dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
3. Si applicano, ove compatibili, le modalità di attuazione dei commi
da 12 a 14 dell’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
disposte con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
22 novembre 2011.
Capo III
RIDUZIONI DI SPESA. COSTI DEGLI APPARATI
Articolo 21.
(Soppressione enti e organismi)
1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del
sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo
contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia
dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale,
l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi dal 1º gennaio 2012 e le relative
funzioni sono attribuite all’INPS, che succede in tutti i rapporti
attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l’INPDAP e l’ENPALS
possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione dei
bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla
base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31
marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti
soppressi sono trasferite all’INPS. Conseguentemente la dotazione
organica dell’INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente
alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono
trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione
organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui
all’articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le
posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono
eccedenze ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore
generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di
livello dirigenziale generale dell’INPS, con conseguente aumento della
dotazione organica dell’Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti
mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza.
2-bis. In attesa dell’emanazione dei decreti di cui al comma 2, le
strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad
espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A
tale scopo, l’INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attività
degli Enti soppressi, è rappresentato e difeso in giudizio dai
professionisti legali, già in servizio presso l’INPDAP e l’ENPALS.
3. L’Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro
diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.
4. Gli organi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e integrazioni, degli
Enti soppressi ai sensi del comma 1, cessano dalla data di adozione dei
decreti di cui al comma 2.
5. I posti corrispondenti all’incarico di componente del Collegio dei
sindaci dell’INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in
posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti:
a) in considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante
dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti, di cui uno
in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed
uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze,
incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell’
INPS; b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero
dell’economia e delle finanze sono trasformati in posizioni
dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio
e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei
rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della
emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in
misura corrispondente l’organizzazione dei medesimi Ministeri. La
disposizione di cui all’articolo 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel senso che i relativi
posti concorrono alla determinazione delle percentuali di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle dotazioni
organiche dei Ministeri di appartenenza.
6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5, lettera a), e per
assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui
corrispondevano le funzioni istituzionali di ciascuno degli enti
soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di indirizzo e vigilanza
dell’INPS è integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti
con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti di cui al comma 2, l’Inps
provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla
soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una
razionalizzazione dell’organizzazione e delle procedure.
8. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 devono comportare una riduzione
dei costi complessivi di funzionamento relativi all’INPS ed agli Enti
soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di
euro per l’anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I
relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato. Resta fermo
il conseguimento dei risparmi, e il correlato versamento all’entrata
del bilancio statale, derivante dall’attuazione delle misure di
razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste
dall’articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza e di
efficacia di cui al comma 1, di razionalizzazione dell’organizzazione
amministrativa ai sensi del comma 7, nonché la riduzione dei costi di
cui al comma 8, il Presidente dell’INPS, la cui durata in carica, a tal
fine, è differita al 31 dicembre 2014, promuove le più adeguate
iniziative, ne verifica l’attuazione, predispone rapporti, con cadenza
quadrimestrale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e al
Ministero dell’economia e delle finanze in ordine allo stato di
avanzamento del processo di riordino conseguente alle disposizioni di
cui al comma 1 e redige alla fine del mandato una relazione conclusiva,
che attesti i risultati conseguiti.
10. Al fine di razionalizzare le attività di approvvigionamento idrico
nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata, nonché nei territori
della provincia di Avellino, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e
la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) è soppresso e
posto in liquidazione.
11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e
strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti,
entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto al
soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate,
assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni
dello Stato. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al
personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
l’ente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e
fino all’adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione
liquidatoria dell’Ente è assicurata dall’attuale gestione commissariale.
12. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, è
istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini, che svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie
strumentali e di personale, attribuite dall’articolo 63, comma 8, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al consorzio del Ticino –
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera
regolatrice del lago Maggiore, al consorzio dell’Oglio – Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice
del lago d’Iseo e al consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago
di Como. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento
delle attività istituzionali fino all’avvio del Consorzio nazionale, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, nomina un commissario e un sub
commissario e, su designazione del Ministro dell’economia e delle
finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di cui uno con
funzioni di presidente. Dalla data di insediamento del commissario, il
consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio
dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo e il consorzio
dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell’opera regolatrice del lago di Como sono soppressi e i relativi
organi decadono. La denominazione «Consorzio nazionale per i grandi
laghi prealpini» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le
denominazioni: «Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la
costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago
Maggiore», «Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo» e
«Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como». Con decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente,
che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono
determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza,
economicità e rappresentatività, gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, nonché le modalità di funzionamento, e sono
trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di soppressione. I predetti bilanci di
chiusura sono deliberati dagli organi in carica alla data di
soppressione, corredati della relazione redatta dall’organo interno di
controllo in carica alla medesima data, e trasmessi per l’approvazione
al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
al Ministero dell’economia e delle finanze. Ai componenti degli organi
dei soppressi consorzi, i compensi, indennità o altri emolumenti
comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data
di soppressione mentre per gli adempimenti di cui al precedente periodo
spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese
effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi
ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato dei soppressi Consorzi
mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono
inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi laghi
prealpini, cui si applica il contratto collettivo nazionale del
comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del
Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il
numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, presso i soppressi Consorzi.
13. Gli enti di cui all’allegato A sono soppressi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e i relativi organi
decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.
14. Le funzioni attribuite agli enti di cui al comma 13 dalla normativa
vigente e le inerenti risorse finanziarie e strumentali compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale,
alle amministrazioni corrispondentemente indicate nel medesimo allegato
A.
15. Con decreti non regolamentari del Ministro interessato, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
trasferite le risorse strumentali e finanziarie degli enti soppressi.
Fino all’adozione dei predetti decreti, per garantire la continuità dei
rapporti già in capo all’ente soppresso, l’amministrazione incorporante
può delegare uno o più dirigenti per lo svolgimento delle attività di
ordinaria amministrazione, ivi comprese le operazioni di pagamento e
riscossione a valere sui conti correnti già intestati all’ente
soppresso che rimangono aperti fino alla data di emanazione dei decreti
medesimi.
16. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge, i bilanci di chiusura degli enti soppressi sono
deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione dell’ente,
corredati della relazione redatta dall’organo interno di controllo in
carica alla data di soppressione dell’ente medesimo e trasmessi per
l’approvazione al Ministero vigilante al Ministero dell’economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui al comma 13
i compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti fino alla data di soppressione. Per gli
adempimenti di cui al primo periodo del presente comma ai componenti
dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso
delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai
rispettivi ordinamenti.
17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni
incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite
massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle
leggi istitutive degli enti soppressi.
18. Le amministrazioni di destinazione esercitano i compiti e le
funzioni facenti capo agli enti soppressi con le articolazioni
amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione
del relativo assetto organizzativo. Al fine di garantire la continuità
delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di cui
al presente comma fino al perfezionamento del processo di
riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti
continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal
fine utilizzati.
19. Con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la
vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per
l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e
al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi
poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n.
481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse idriche è soppressa.
Allegato A
Ente soppresso Amministrazione interessata Ente incorporante
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua
Agenzia per la sicurezza nucleare
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico
Ministero dello sviluppo economico
Autorità per l’energia elettrica e il gas
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via
transitoria e fino all’adozione, di concerto anche con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di
cui al comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto
organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste
dall’Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all’ente
soppresso sono attribuiti all’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA).
21. Dall’attuazione dei commi da 13 a 20-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 22.
(Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici)
1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli
organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato,
escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello
Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono
tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i
bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione.
2. Al fine di conseguire l’obiettivo di riduzione della spesa di
funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali di cui all’articolo
10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli
organismi strumentali, comunque denominati, con uno o più regolamenti,
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono riordinati, tenuto conto
della specificità dei rispettivi ordinamenti, gli organi collegiali di
indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo delle Agenzie,
incluse quelle fiscali di cui all’articolo 10, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e degli enti e degli organismi strumentali,
comunque denominati, assicurando la riduzione del numero complessivo
dei componenti dei medesimi organi.
3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri
ordinamenti a quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alle Agenzie, agli
enti e agli organismi strumentali, comunque denominati, sottoposti alla
loro vigilanza entro un anno dall’entrata in vigore del presente
decreto.
4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo
rinnovo dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione,
vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5. All’articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,
recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività
culturali», convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2010,
n. 100, le parole «entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2012».
6. I commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono sostituiti dai seguenti:
«18. È istituita l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata “ICE –
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane“, ente dotato di personalità giuridica di diritto
pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva
competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze.
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal
Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri.
Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la
programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono
assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, copresieduta dai Ministri degli affari
esteri e dello sviluppo economico e composta dal Ministro dell’economia
e delle finanze, o da persona dallo stesso designata, dal presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e dai presidenti,
rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale
dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia e dell’Associazione
bancaria italiana.
19. Le funzioni attribuite all’ICE dalla normativa vigente e le
inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i
relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza
che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al
Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente
riorganizzato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all’Agenzia di cui
al comma precedente. Le risorse già destinate all’ICE per il
finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi
commerciali con l’estero, come determinate nella Tabella C della legge
13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la
promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico.
20. L’Agenzia opera al fine di sviluppare l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei
servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l’immagine
del prodotto italiano nel mondo. L’Agenzia svolge le attività utili al
perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre
servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane
che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei
settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e
del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese
italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie
attività, l’Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni
imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.
21. Sono organi dell’Agenzia il presidente, nominato, al proprio
interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di
amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni
di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del
consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è
designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di
amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e
indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel
settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è
incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo
di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità
della gestione dell’Agenzia sono affidate al collegio dei revisori,
composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri
dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell’economia e delle
finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio
spetta al rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. I
membri del consiglio di amministrazione dell’Agenzia durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All’Agenzia si
applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa
l’applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e
controllo della struttura dell’Agenzia. Formula proposte al consiglio
di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da
questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere
tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell’Agenzia ed al
perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è
nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola
volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell’articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in conformità
alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i
limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma sono coperti nell’ambito
delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e
26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del
consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell’articolo 1 del
presente decreto.
24. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera lo statuto,
il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica
del personale, nel limite massimo di 300 unità, ed i bilanci. Detti
atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle finanze, che possono formulare i
propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta
giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di
attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso
il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e
consolari.
25. L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze
diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita
convenzione stipulata tra l’Agenzia, il Ministero degli affari esteri e
il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell’Agenzia
all’estero – è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri,
nel limite di un contingente massimo definito nell’ambito della
dotazione organica di cui al comma 24 – e può essere accreditato,
previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le
procedure previste dall’articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di
Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle
consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario
responsabile dell’ufficio è accreditato presso le autorità locali in
lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del
personale tecnico-amministrativo. Il personale dell’Agenzia all’estero
opera nel quadro delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento
dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione
delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di
concerto con il Ministero degli affari esteri.
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma
26-bis, è trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300 unità,
provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del
soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione
comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli
uffici all’estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche
a tempo indeterminato, disciplinati secondo l’ordinamento dello Stato
estero, è attribuito all’Agenzia. I contratti di lavoro del personale
locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza
diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al
fine dell’impiego del personale in questione nell’ambito della
Rappresentanza stessa.
26-bis. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua
competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e
dalla lettera b) del comma 26-sexies, all’individuazione delle risorse
umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e
al Ministero dello sviluppo economico.
26-ter. A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al
comma 19 è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all’erogazione
all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle
attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle
imprese italiane. A decorrere dall’anno 2012 è altresì iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito
capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la
cui dotazione è determinata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per
il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima
Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di
promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese
italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il
personale dipendente.
26-quater. Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:
a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall’Unione europea;
b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati
e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;
c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate;
d) altri proventi patrimoniali e di gestione.
26-quinquies. L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e
alle spese relative alle attività di promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse
finanziarie di cui ai commi 26-bis, 26-ter e 26-quater.
26-sexies. Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico
determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal
Ministero dello sviluppo economico d’intesa con il Ministero degli
affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero
dell’economia e delle finanze, l’Agenzia provvede entro sei mesi dalla
costituzione a:
a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in
Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello
sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese
per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;
b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di
promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di
almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività
registrata nell’ultimo triennio;
c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull’assistenza alle piccole e medie imprese.
26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto,
fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla
lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero
dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di
corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, assicurando l’invarianza della spesa complessiva.
L’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità
con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
26-octies. I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo
economico e all’Agenzia di cui al comma 18 mantengono l’inquadramento
previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico
fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui tale
trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai
dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
26-novies. L’Agenzia si avvale del patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, ai sensi dell’articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia è
esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,
n. 259, con le modalità di cui all’articolo 12 della legge stessa.».
7. Fino alla piena operatività dell’Agenzia di cui al comma 18
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito
dal presente articolo, e, comunque, fino a non oltre 30 giorni dalla
data di adozione dei decreti di cui al comma 26-bis del citato articolo
14, fermo restando quanto previsto dal comma 26 del medesimo articolo,
con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a valere sui fondi di cui ai commi 19 e 26-ter
del medesimo articolo e delle altre risorse finanziarie comunque
spettanti al soppresso istituto, sono individuate le iniziative di
promozione e internazionalizzazione da realizzare ed è definito il
limite di spesa per ciascuna di esse.
8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell’articolo 14 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dal presente
articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25 marzo
1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore generale
del soppresso istituto necessari per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 7, stipula i contratti e autorizza i pagamenti. Può
altresì delegare, entro limiti di spesa specificamente stabiliti e
coerenti con quanto stabilito dai decreti di cui al comma 7, la stipula
dei contratti e l’autorizzazione dei pagamenti ai titolari degli uffici
del soppresso istituto. Le attività necessarie per la realizzazione
delle iniziative di cui al comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli
uffici già a tal fine utilizzati, con le modalità e secondo le
procedure previste per il soppresso istituto. Fino al termine di cui al
comma 7 il personale in servizio presso gli uffici all’estero del
soppresso istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto
continua ad operare presso i medesimi uffici. Fino allo stesso termine,
il controllo sulla gestione del soppresso ICE è assicurato dal collegio
dei revisori dell’Istituto stesso.
9. Dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo
scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento
dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con
l’estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese
di natura obbligatoria del soppresso ente.
9-bis. Il comma 7 dell’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
è sostituito dai seguenti:
«7. Entro il 31 marzo 2012, la società ANAS Spa trasferisce alla
società Fintecna Spa tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa in
società co-concedenti; la cessione è esente da imposte dirette e
indirette e da tasse.
7-bis. La cessione di cui al comma 7 è realizzata dalle società
Fintecna Spa e ANAS Spa al valore netto contabile risultante al momento
della cessione ovvero, qualora Fintecna Spa lo richieda, al valore
risultante da una perizia effettuata da un collegio di tre esperti, due
dei quali nominati rispettivamente dalle due società e il terzo, in
qualità di presidente, congiuntamente dalle stesse, con oneri a carico
della società richiedente».
Articolo 23.
(Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province)
1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il
funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, il numero dei
componenti:
a) del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è
ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente. Conseguentemente, il
numero dei componenti della commissione per le infrastrutture e le reti
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è ridotto da quattro
a due, escluso il Presidente, e quello dei componenti della commissione
per i servizi e i prodotti della medesima Autorità è ridotto da quattro
a due, escluso il Presidente;
b) dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture è ridotto da sette a tre, compreso il Presidente;
c) dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
d) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
e) della Commissione nazionale per la società e la borsa è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
f) del Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo è ridotto da sei a tre, compreso il
Presidente;
g) della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione è ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;
h) della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle amministrazioni pubbliche è ridotto da cinque a tre, compreso il
Presidente;
i) della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali è ridotto da nove a cinque,
compreso il Presidente.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai componenti già
nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove
l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove il
numero dei componenti, incluso il Presidente, risulti pari, ai fini
delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale
doppio.
2-bis. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento della
Commissione di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, al
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, nono comma, il primo periodo è soppresso;
b) all’articolo 2, quarto comma, terzo periodo, le parole: «con non
meno di quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «dalla
Commissione»;
c) all’articolo 2, quarto comma, quarto periodo, le parole: «e con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
d) all’articolo 2, quinto comma, le parole: «adottata con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse;
e) all’articolo 2, ottavo comma, l’ultimo periodo è soppresso.
2-ter. All’articolo 4 della legge 4 giugno 1985, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma, le parole: «assume le deliberazioni occorrenti per
l’attuazione delle norme di cui ai due precedenti commi con non meno di
quattro voti favorevoli» sono sostituite dalle seguenti: «con proprie
deliberazioni dà attuazione alle norme di cui ai due precedenti commi»;
b) all’ottavo comma, le parole: «con non meno di quattro voti favorevoli» sono soppresse.
3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1 e
delle altre Autorità amministrative indipendenti di cui all’Elenco
(ISTAT) previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non possono essere confermati alla cessazione dalla
carica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della
legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. All’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. I Comuni con popolazione
non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna
Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di
committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito
delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e
avvalendosi dei competenti uffici».
5. L’articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, introdotto dal comma 4, si applica alle gare bandite
successivamente al 31 marzo 2012.
6. Fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge,
il secondo comma dell’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146,
si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici, che non siano
membri del Parlamento e siano chiamati all’ufficio di Ministro e di
Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento economico,
comprese le componenti accessoria e variabile della retribuzione,
eccedente il limite indicato nella predetta disposizione, fermo
restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato
utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di
quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento
economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e
variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione
di risultato.
7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il
livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla
ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti
economici di cui all’articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98 del
2011, riferiti all’anno precedente ed aggiornati all’anno in corso
sulla base delle previsioni dell’indice armonizzato dei prezzi al
consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Parlamento e
il Governo, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, assumono
immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato
articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Composizione del Consiglio). – 1. Il Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro è composto da esperti e da rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in numero di
sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:
a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,
sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della
Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive, dei quali
ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui tre in
rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove
rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e
diciassette rappresentanti delle imprese;
c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre
designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e tre
designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.
2. L’assemblea elegge in unica votazione due vicepresidenti»;
b) all’articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei componenti»;
2) al comma 2, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b) e c)»;
c) all’articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Procedura di nomina dei rappresentanti»;
2) il comma 10 è soppresso.
9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei
componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, secondo
la ripartizione di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n.
936, e successive modificazioni, come modificato dal comma 8. In sede
di prima applicazione, al fine di evitare soluzione di continuità nel
funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino alla nomina dei
nuovi componenti, gli attuali esperti, gli attuali rappresentanti delle
categorie produttive di beni e servizi, nonché gli attuali
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato. In sede di prima applicazione, la
riduzione numerica, nonché l’assegnazione dei resti percentuali
risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:
a) maggiore rappresentatività nella categoria di riferimento, secondo i
dati acquisiti ai fini del rinnovo della composizione per il
quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificità del
settore rappresentato nell’ambito della categoria di riferimento;
b) pluralismo.
10. La durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro individuati secondo i criteri di cui al
comma 9 ha scadenza coincidente con quella dell’attuale consiliatura
relativa al quinquennio 2010-2015.
11. Per quanto concerne la procedura di nomina dei componenti del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro alle successive
scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, della
legge n. 936 del 1986.
12. All’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è
soppresso il terzo periodo.
13. Dall’applicazione delle disposizioni dei commi da 8 a 12 non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e
di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti
indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed
il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.
16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti
eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della
Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato
entro il 31 dicembre 2012.
17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale
tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale
di cui al comma 16.
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni,
con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a
trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite
dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In
caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni
entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi
dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello
Stato.
19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono
altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali
per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell’ambito
delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per
l’operatività degli organi della provincia.
20. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31
dicembre 2012 si applica, sino al 31 marzo 2013, l’articolo 141 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al
31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorsi
i termini di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, si
procede all’elezione dei nuovi organi provinciali di cui ai commi 16 e
17.
20-bis. Le regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti
alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 20 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non
trovano applicazione per le province autonome di Trento e di Bolzano.
21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per
l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo
l’invarianza della spesa.
22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura
elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a
titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma
di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei
comuni di cui all’articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
Articolo 23-bis.
(Compensi per gli amministratori con deleghe delle società
partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le società non quotate,
direttamente controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze ai
sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile,
sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia è determinato il
compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette
società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e
trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere,
ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
L’individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi
potrà essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie
istituzioni specializzate.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di
inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l’importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, possono includere una componente variabile che non
può risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che è
corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente
dal consiglio di amministrazione. L’assemblea verifica il
raggiungimento dei predetti obiettivi.
4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi
dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di
amministrazione delle società non quotate, controllate dalle società di
cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite
massimo indicato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al predetto comma 1 per la società controllante e devono in ogni
caso attenersi ai medesimi princìpi di oggettività e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.
Articolo 23-ter.
(Disposizioni in materia di trattamenti economici)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o
retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo
con pubbliche amministrazioni statali, di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico
di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il
trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.
Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui al presente comma
devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate
all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel
caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel
corso dell’anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il
trattamento economico riconosciuto dall’amministrazione di
appartenenza, all’esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o
equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso
Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità
amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione
o di indennità per l’incarico ricoperto, o anche soltanto per il
rimborso delle spese, più del 25 per cento dell’ammontare complessivo
del trattamento economico percepito.
3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe
motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è
stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.
4. Le risorse rivenienti dall’applicazione delle misure di cui al
presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato.
Capo IV
RIDUZIONI DI SPESA. PENSIONI
Articolo 24.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il
rispetto, degli impegni internazionali e con l’Unione europea, dei
vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare
la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini
di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in
conformità dei seguenti princìpi e criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con
abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le
categorie più deboli;
b) flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza
di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di
funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2012, con riferimento alle anzianità
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione
corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema
contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di
età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente,
prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del
diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all’ente di
appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1º
gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e
contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le
pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono
sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia»,
conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e
7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; b) «pensione
anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui
ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a
carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e
delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui
operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il
proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età
di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita,
come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori
dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al
conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1º
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le
disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire
una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del
diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e
tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1º
gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di
vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:
a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a
carico dell’AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale
requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1º
gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1º gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1º gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina
di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è
liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché
della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico è fissato a 64 anni e 6
mesi a decorrere dal 1º gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere
dal 1º gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1º gennaio 2018. Resta
in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui
all’articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e
successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di
sessantacinque anni per l’accesso alla pensione di vecchiaia nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n.
243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d. per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l’accesso alla
pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di
sessantacinque anni di cui all’articolo 1, comma 6, lettera b), della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato
in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito
in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a
condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore,
per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1º gennaio 1996, a 1,5 volte
l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per
l’anno 2012, a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l’anno da rivalutare. In occasione di eventuali
revisioni della serie storica del PIL operate dall’ISTAT, i tassi di
variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
anche per l’anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla
nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può
in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l’importo
mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si
prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di
un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità
contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417,
all’articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole
«, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla
prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell’assegno di cui all’articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all’articolo 10 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, e all’articolo 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118, è incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a
carico dell’AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l’accesso alla
pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento
pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei
predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile
del pensionamento dall’anno 2021. Qualora, per effetto degli
adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse
assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con
lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma
12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per
i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto
alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, un’età
minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a
67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per
gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L’articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 è
abrogato.
10. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la
cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
maturano i requisiti a partire dalla medesima data l’accesso alla
pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al
comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un’anzianità
contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per
le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti
nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un
ulteriore mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere
dall’anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità
contributive maturate antecedentemente il 1º gennaio 2012, è applicata
una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di
anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni;
tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno
ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale
al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre
successivamente al 1º gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata,
previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito,
altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a
condizione che risultino versati e accreditati in favore
dell’assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non
inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla
base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo
(PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da
rivalutare, pari per l’anno 2012 a 2,8 volte l’importo mensile
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8
agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In
occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall’ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi
alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
Il predetto importo soglia mensile non può in ogni caso essere
inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno
sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per
l’accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al
pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente
apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 12-bis dopo le parole «e all’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,» aggiungere le
seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del
diritto all’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età
anagrafica»;
b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di età» sono
sostituite dalle seguenti: «i requisiti di età e di anzianità
contributiva»;
c. al comma 12-quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a
quello effettuato con decorrenza 1º gennaio 2019 sono aggiornati con
cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio,
di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono
riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all’articolo 1,
comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del
comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al
31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla
base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e
che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di
fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e
2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 4 dicembre 2011;
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore
di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi
collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai
predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso gli interessati
restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di
almeno 59 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della
predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento previsti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto;
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011,
siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione;
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera,
l’istituto dell’esonero si considera comunque in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre
2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati i commi da 1 a 6 dell’articolo 72 del citato decreto-legge n.
112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di
cui alla presente lettera. Sono altresì disapplicate le disposizioni
contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle
dell’istituto dell’esonero dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalità di
attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del
beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in
240 milioni di euro per l’anno 2013, 630 milioni di euro per l’anno
2014, 1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per
l’anno 2016, 1.030 milioni di euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro
per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno 2019. Gli enti gestori
di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla
base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del
periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande
di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che
intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito
del predetto limite numerico sono computati anche i lavoratori che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente
articolo e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato
dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel
relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5,
afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta
fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1º gennaio 2012 trovano comunque applicazione
le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore
privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di
almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato,
prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il
trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della
tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione
anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre
che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un’età
anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31
dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla
medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell’articolo 1,
comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato
dall’articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ai
fini dell’aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di
cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in
via derogatoria a quanto previsto all’articolo 12, comma 12-quinquies
del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni
con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e
integrazioni, con effetto dal 1º gennaio 2013 lo stesso coefficiente di
trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori fino a
70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della
speranza di vita nell’ambito del procedimento già previsto per i
requisiti del sistema pensionistico dall’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale
comporta, con riferimento al valore originariamente indicato in 70 anni
per l’anno 2012, l’incremento dello stesso tale da superare di una o
più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione
di cui al comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è
esteso, con effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche per
le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 nell’ambito della
medesima procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge
n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del
coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche
per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è effettuata con la
predetta procedura di cui all’articolo 1, comma 11, della citata legge
n. 335 del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della
procedura di cui all’articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto
1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, all’adeguamento
dei requisiti di cui al comma 12-ter dell’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, gli
aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione in rendita, successivi
a quello decorrente dal 1º gennaio 2019 sono effettuati con periodicità
biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma
restando la possibilità di conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e
11 del presente articolo, per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’articolo 1 della legge
4 novembre 2010, n. 183, all’articolo 1 del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
– al comma 5, le parole «2008-2012» sono sostituite dalle seguenti:
«2008-2011» e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole «per gli
anni 2011 e 2012» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2011»;
– al comma 4, la parola «2013» è sostituita dalla seguente: «2012» e le
parole: «con un’età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età
anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai
requisiti previsti dalla Tabella B» sono sostituite dalle seguenti:
«con i requisiti previsti dalla Tabella B»;
– al comma 6 le parole «dal 1º luglio 2009» e «ai commi 4 e 5» sono
sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1º luglio 2009 al 31
dicembre 2011» e «al comma 5»;
– dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
«6.bis Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1,
lettera b), numero 1), per un numero di giorni lavorativi annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal
1º gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla
Tabella B di cui all’allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per
coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni
lavorativi all’anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per
coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di
giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.»
– al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 6-bis».
17-bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e continuano a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dal 1º gennaio 2012 ai sensi del citato decreto
legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal comma 17 del presente
articolo, le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 2 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e
integrazioni.
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti
minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle
gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi
ai lavoratori di cui all’articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché ai
rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 30 giugno
2012, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle
obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei
rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma 3,
primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l’INPS
ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
19. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006,
n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1º
gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,» sono
soppresse.
20. Resta fermo che l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano
i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2012, tiene
conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento
come disciplinata dal presente articolo. Al fine di agevolare il
processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche
amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già
adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165,
anche se aventi effetto successivamente al 1º gennaio 2012.
21. A decorrere dal 1º gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è
istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di
volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita
dalla Tabella A di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed
è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente
l’armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli
rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono
escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari
o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli
assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a
carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo
della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A
seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti
pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del
contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore
a 5 volte il trattamento minimo.
22. Con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali
dall’anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno
fino a raggiungere il livello del 24 per cento.
23. Con effetto dal 1º gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori
diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma
dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui
all’Allegato n. 1 del presente decreto.
24. In considerazione dell’esigenza di assicurare l’equilibrio
finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di
cui ai predetti decreti adottano, nell’esercizio della loro autonomia
gestionale, entro e non oltre il 30 giugno 2012, misure volte ad
assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per
prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco
temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte
all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui
ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta
giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30
giugno 2012 senza l’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel
caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con
decorrenza dal 1º gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2
del presente articolo sull’applicazione del pro-rata agli iscritti alle
relative gestioni; b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e
2013, a carico dei pensionati nella misura dell’1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la
rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente
ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il
trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento. Per le
pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e
inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione
automatica spettante ai sensi della presente comma, l’aumento di
rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto
limite maggiorato. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è abrogato.
26. A decorrere dal 1º gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all’articolo 1,
comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore
dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione
giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l’anno 2012 con 200
milioni di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l’anno 2015. Con decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalità istitutive del predetto Fondo.
27-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per
l’anno 2013.
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, costituisce, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti
e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché
di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di
valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del
sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori
forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico
determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste
dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di
vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del
lavoro, fermo restando il rispetto del principio dell’adeguatezza della
prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel rispetto degli
equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31
dicembre 2012, eventuali forme di decontribuzione parziale
dell’aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali
integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di
concerto con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le
Autorità di vigilanza operanti nel settore della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora
annualmente, unitamente agli enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte
degli enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione
previdenziale di ciascun iscritto e le attività di comunicazione e
promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della
previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la
consapevolezza, in particolare tra le giovani generazioni, della
necessità dell’accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell’assolvimento del disposto dell’art. 38 della
Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse
umane e strumentali previste a legislazione vigente.
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l’istituzione di un
tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il
sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al
reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all’articolo 17,
comma 1, lettere a) e c), del testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di
tassazione separata di cui all’articolo 19 del medesimo TUIR. Tale
importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le
disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i
compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori
delle società di capitali. In deroga all’articolo 3 della legge 23
luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente comma si
applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto
alla percezione è sorto a decorrere dal 1º gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’articolo 18 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «eccedente 150.000
euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte
eccedente 200.000 euro».
Capo V
MISURE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 25.
(Riduzione del debito pubblico)
1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell’economia e delle finanze, è versata all’entrata del bilancio dello
stato per essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n.
462.
1-bis. Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli
interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento
antisismico delle scuole, di cui all’articolo 2, comma 239, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in misura pari
all’importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione
approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2
agosto 2011, sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato di cui all’articolo 44 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
Articolo 26.
(Prescrizione anticipata delle lire in circolazione)
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 ed 1 bis,
della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all’articolo 52-ter, commi 1 ed 1
bis, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le banconote, i
biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a
favore dell’Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore
è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Articolo 27.
(Dismissioni immobili)
1. Dopo l’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è
inserito il seguente articolo:
«Art. 33-bis.
(Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici)
1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del
patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dei Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni, Stato e degli Enti vigilati dagli stessi,
nonché dei diritti reali relativi ai beni immobili, anche demaniali, il
Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio promuove,
anche ai sensi del presente decreto, iniziative idonee per la
costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
società, consorzi o fondi immobiliari.
2. L’avvio della verifica di fattibilità delle iniziative di cui al
presente articolo è promosso dall’Agenzia del demanio ed è preceduto
dalle attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 ter del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni dalla legge 23
novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili soggetti a
vincoli di tutela, per l’acquisizione di pareri e nulla-osta preventivi
ovvero orientativi da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela,
l’Agenzia del demanio procede alla convocazione di una conferenza dei
servizi di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241
che si deve esprimere nei termini e con i criteri indicati nel predetto
articolo. Conclusa la procedura di individuazione degli immobili di cui
al presente comma, i soggetti interessati si pronunciano entro 60
giorni dal ricevimento della proposta. Le risposte positive
costituiscono intesa preventiva all’avvio delle iniziative. In caso di
mancata espressione entro i termini anzidetti, la proposta deve essere
considerata inattuabile.
3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme
societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il Ministero
dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio, che aderisce anche
nel caso in cui non vi siano inclusi beni di proprietà dello Stato in
qualità di finanziatore e di struttura tecnica di supporto. L’Agenzia
del demanio individua, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli
eventuali soggetti privati partecipanti. La stessa Agenzia, per lo
svolgimento delle attività relative all’attuazione del presente
articolo, può avvalersi di soggetti specializzati nel settore,
individuati tramite procedure ad evidenza pubblica o di altri soggetti
pubblici. Lo svolgimento delle attività di cui al presente comma dovrà
avvenire nel limite delle risorse finanziarie disponibili. Le
iniziative realizzate in forma societaria sono soggette al controllo
della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria, con le modalità
previste dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
4. I rapporti tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia
del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla legge, e
da un atto contenente a pena di nullità i diritti e i doveri delle
parti, anche per gli aspetti patrimoniali. Tale atto deve contenere,
inoltre, la definizione delle modalità e dei criteri di eventuale
annullamento dell’iniziativa, prevedendo l’attribuzione delle spese
sostenute, in quota proporzionale, tra i soggetti partecipanti.
5. Il trasferimento alle società o l’inclusione nelle iniziative
concordate ai sensi del presente articolo non modifica il regime
giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice
civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i diritti
reali si applicano le leggi generali e speciali vigenti. Alle
iniziative di cui al presente articolo, se costituite in forma di
società, consorzi o fondi immobiliari si applica la disciplina prevista
dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi comuni di
investimento immobiliare.
6. L’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente
articolo è compatibile con i fondi disponibili di cui all’articolo 2,
comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
7. I commi 1 e 2 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono così sostituiti:
“1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di
società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di
essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito
elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel
territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie
funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel
quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato
individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del
demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.
2. L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto
delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica
e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti,
i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di
mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta
classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio
comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell’atto di deliberazione
se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del
piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni
d’uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano
l’eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di
approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai
sensi dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche
disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione.
Le Regioni, nell’ambito della predetta normativa approvano procedure di
copianificazione per l’eventuale verifica di conformità agli strumenti
di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento
entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale.
Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell’articolo 25
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo
3 dell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell’articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono
soggette a valutazione ambientale strategica“.»
2. Dopo l’articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351
convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art. 3-ter.
(Processo di valorizzazione degli immobili pubblici)
1. L’attività dei Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e
dello Stato, anche ai fini dell’attuazione del presente articolo, si
ispira ai princìpi di cooperazione istituzionale e di copianificazione,
in base ai quali essi agiscono mediante intese e accordi
procedimentali, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione di sedi stabili
di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,
l’armonizzazione, la coerenza e la riduzione dei tempi delle procedure
di pianificazione del territorio.
2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per
promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione
sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della
Giunta regionale, d’intesa con la Provincia e i comuni interessati,
promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli
d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
la formazione di “programmi unitari di valorizzazione territoriale“ per
il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà
della Regione stessa, della Provincia e dei comuni e di ogni soggetto
pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili
pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione
di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso in cui
tali programmi unitari di valorizzazione territoriale non coinvolgano
più Enti territoriali, il potere d’impulso può essere assunto
dall’Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi unitari di
valorizzazione siano riferiti ad immobili di proprietà dello Stato o in
uso alle Amministrazioni centrali dello Stato, il potere d’impulso è
assunto, ai sensi del comma 15 dell’articolo 3 del presente decreto,
dal Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia del demanio,
concordando le modalità di attuazione e i reciproci impegni con il
Ministero utilizzatore.
3. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, nonché di leale
collaborazione tra le istituzioni, lo Stato partecipa ai programmi di
cui al comma 2 coinvolgendo, a tal fine, tutte le Amministrazioni
statali competenti, con particolare riguardo alle tutele differenziate
ove presenti negli immobili coinvolti nei predetti programmi, per
consentire la conclusione dei processi di valorizzazione di cui al
presente articolo.
4. Per l’attuazione delle norme contenute nel presente articolo il
Ministero dell’economia e finanze – Agenzia del demanio e le strutture
tecniche della Regione e degli enti locali interessati possono
individuare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, le azioni, gli strumenti, le risorse, con particolare
riguardo a quelle potenzialmente derivanti dalla valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, che saranno oggetto di sviluppo
nell’ambito dei programmi unitari di valorizzazione territoriale,
eventualmente costituendo una struttura unica di attuazione del
programma, anche nelle forme di cui all’articolo 33 bis del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. I programmi unitari di valorizzazione territoriale sono finalizzati
ad avviare, attuare e concludere, in tempi certi, autodeterminati dalle
Amministrazioni partecipanti, nel rispetto dei limiti e dei princìpi
generali di cui al presente articolo, un processo di valorizzazione
unico dei predetti immobili in coerenza con gli indirizzi di sviluppo
territoriale e con la programmazione economica che possa costituire,
nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento
di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale,
nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali e di
quelle relative all’abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di
valorizzazione territoriale disciplinati dal presente articolo, i beni
già inseriti in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale
richiamato al comma 5 bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, nonché di alienazione e permuta già avviati e
quelli per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
articolo risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche,
a meno che i soggetti sottoscrittori concordino congiuntamente per
l’applicazione della presente disciplina.
6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e
urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui
al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l’Organo di
governo preposto, promuove la sottoscrizione di un accordo di programma
ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, nonché in base alla relativa legge regionale di regolamentazione
della volontà dei soggetti esponenziali del territorio di procedere
alla variazione di detti strumenti di pianificazione, al quale
partecipano tutti i soggetti, anche in qualità di mandatari da parte
degli enti proprietari, che sono interessati all’attuazione del
programma.
7. Nell’ambito dell’accordo di programma di cui al comma 6, può essere
attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota
compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili
valorizzati se di proprietà dello Stato da corrispondersi a richiesta
dell’ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota
parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione. Qualora tali
immobili, ai fini di una loro valorizzazione, siano oggetto di
concessione o locazione onerosa, all’Amministrazione comunale è
riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali per l’esecuzione
delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione, che il
concessionario o il locatario corrisponde all’atto del rilascio o
dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione per
l’attribuzione di tali importi è definita nell’accordo stesso, in modo
commisurato alla complessità dell’intervento e alla riduzione dei tempi
del procedimento e tali importi sono finalizzati all’applicazione dei
commi da 138 a 150 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220. I suddetti importi sono versati all’Ente territoriale direttamente
al momento dell’alienazione degli immobili valorizzati.
8. L’accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120
giorni dalla data della sua promozione. Le Regioni possono disciplinare
eventuali ulteriori modalità di conclusione del predetto accordo di
programma, anche ai fini della celere approvazione della variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica e dei relativi effetti, della
riduzione dei termini e delle semplificazioni procedurali che i
soggetti partecipanti si impegnano ad attuare, al fine di accelerare le
procedure, delle modalità di superamento delle criticità, anche tramite
l’adozione di forme di esercizio dei poteri sostitutivi previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ogni altra modalità
di definizione del procedimento utile a garantire il rispetto del
termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l’accordo non sia concluso
entro il termine di 120 giorni sono attivate dal Presidente della
Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell’articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono concludere
entro i successivi 60 giorni, acquisendo motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni da parte delle Amministrazioni
partecipanti al programma unitario di valorizzazione territoriale. Il
programma unitario di valorizzazione territoriale, integrato dalle
modifiche relative alle suddette proposte di adeguamento e prescrizioni
viene ripresentato nell’ambito del procedimento di conclusione
dell’accordo di programma. La ratifica dell’accordo di programma da
parte dell’Amministrazione comunale, ove ne ricorrano le condizioni,
può assumere l’efficacia di cui al comma 2 dell’articolo 22 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie e i comuni,
ovvero l’Amministrazione promuovente per l’attuazione dei processi di
valorizzazione di cui al comma 2, possono concludere uno o più accordi
di cooperazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai
sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, anche per supportare la formazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale, identificando gli elementi
vincolanti per la trasformazione dei beni immobili, in coerenza con la
sostenibilità economica-finanziaria e attuativa del programma stesso.
10. Gli organi periferici dello Stato, preposti alla valutazione delle
tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e
paesaggistico-ambientale si esprimono nell’ambito dell’accordo di cui
al comma 6, unificando tutti i procedimenti previsti dal decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale espressione non
avvenga entro i termini stabiliti nell’accordo di programma, il
Ministro per i beni e le attività culturali può avocare a sè la
determinazione, assegnando alle proprie strutture centrali un termine
non superiore a 30 giorni per l’emanazione dei pareri, resi ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche proponendo
eventuali adeguamenti o prescrizioni per l’attuazione del programma
unitario di valorizzazione territoriale. Analoga facoltà è riservata al
Ministro per l’ambiente, per la tutela del territorio e del mare, per i
profili di sua competenza.
11. Per le finalità di cui al presente articolo, è possibile avvalersi
di quanto previsto negli articoli 33 e 33 bis del decreto-legge 6
luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111 e delle procedure di cui all’articolo 58 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il
finanziamento degli studi di fattibilità e delle azioni di supporto dei
programmi unitari di valorizzazione territoriale, l’Agenzia del
demanio, anche in cofinanziamento con la Regione, le Province e i
comuni, può provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul
capitolo relativo alle somme da attribuire all’Agenzia del demanio per
l’acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione,
il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del
patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli
immobili confiscati alla criminalità organizzata.
12. In deroga a quanto previsto all’ultimo periodo del comma 2, per la
valorizzazione degli immobili in uso al Ministero della difesa, lo
stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Giunta regionale
o il Presidente della Provincia, nonché con gli Organi di governo dei
comuni, provvede alla individuazione delle ipotesi di destinazioni
d’uso da attribuire agli immobili stessi, in coerenza con quanto
previsto dagli strumenti territoriali e urbanistici. Qualora gli stessi
strumenti debbano essere oggetto di riconformazione, il Presidente
della Giunta regionale o il Presidente della Provincia promuove un
accordo di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, anche ai sensi della relativa legislazione
regionale applicabile. A tale accordo di programma possono essere
applicate le procedure di cui al presente articolo.
13. Per garantire la conservazione, il recupero e il riutilizzo degli
immobili non necessari in via temporanea alle finalità di difesa dello
Stato è consentito, previa intesa con il Comune e con l’Agenzia del
demanio, per quanto di sua competenza, l’utilizzo dello strumento della
concessione di valorizzazione di cui all’articolo 3-bis. L’utilizzo
deve avvenire nel rispetto delle volumetrie esistenti, anche attraverso
interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 del
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e delle relative leggi regionali e
possono, eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.
Oltre alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo
3-bis, è rimessa al Comune, per la durata della concessione stessa,
un’aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il concessionario,
ove richiesto, è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi al
termine del periodo di concessione o di locazione. Nell’ambito degli
interventi previsti per la concessione dell’immobile possono essere
concordati con l’Amministrazione comunale l’eventuale esecuzione di
opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali usi
pubblici dei beni stessi, nonché le modalità per il rilascio delle
licenze di esercizio delle attività previste e delle eventuali
ulteriori autorizzazioni amministrative.».
3. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole «a vocazione agricola» sono inserite le seguenti parole «e
agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,»
3-bis. All’articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo le parole «terreni alienati» sono inserite le seguenti «ai sensi
del presente articolo»
3-ter. All’articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è
aggiunto il seguente periodo: «Il prezzo dei terreni da porre a base
delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla
base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.»
3-quater. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole «i comuni» sono aggiunte le seguenti «, anche su
richiesta dei soggetti interessati»
3-quinquies. All’articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole «aventi destinazione agricola» sono sostituite dalle
seguenti: «a vocazione agricola e agricoli»
4. All’articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le
parole «c) stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne
persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette
amministrazioni e, salvo quanto previsto alla lettera d), adempie i
predetti contratti; d) consegna gli immobili locati alle
amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne
assumono ogni responsabilità e onere. A decorrere dal 1º gennaio 2011,
è nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato
dall’Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per
la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili
assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per la
quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al fondo, le
predette amministrazioni comunicano annualmente al Ministero
dell’economia e delle finanze l’importo dei canoni locativi. Le risorse
del fondo sono impiegate dall’Agenzia del demanio per il pagamento dei
canoni di locazione.» sono sostituite dalle seguenti:
«c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla osta alla stipula
dei contratti di locazione ovvero al rinnovo di quelli in scadenza,
ancorché sottoscritti dall’Agenzia del demanio. È nullo ogni contratto
di locazione stipulato dalle predette amministrazioni senza il
preventivo nulla osta alla stipula dell’Agenzia del demanio, fatta
eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dichiarati indispensabili per la protezione degli interessi
della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Le predette amministrazioni adempiono i contratti
sottoscritti, effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed
assumono ogni responsabilità e onere per l’uso e la custodia degli
immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni hanno
l’obbligo di comunicare all’Agenzia del demanio, entro 30 giorni dalla
data di stipula, l’avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione e
di trasmettere alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli
estremi di registrazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia
delle Entrate.».
5. All’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «1 gennaio 2012» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «1 gennaio 2013»;
b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole «limiti stabiliti dalla
normativa vigente,» sono inserite le seguenti «dandone comunicazione,
limitatamente ai nuovi interventi, all’Agenzia del demanio che ne
assicurerà la copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al comma
6 a condizione che gli stessi siano ricompresi nel piano generale degli
interventi.»
c) al comma 8, dopo le parole «manutenzione ordinaria e straordinaria»
le parole «si avvale» sono soppresse e sono inserite le seguenti parole
«può dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne
appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle
risorse di cui al comma 6 nella misura massima dello 0,5%. Per i
predetti fini, inoltre, l’Agenzia del demanio può avvalersi».
6. Il comma 442 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
abrogato e, conseguentemente, al comma 441 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole «nonché agli alloggi di cui al
comma 442» sono soppresse.
7. All’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990,
n. 396, le parole «nonché definire organicamente il piano di
localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo, delle
amministrazioni e degli uffici pubblici anche attraverso il conseguente
programma di riutilizzazione dei beni pubblici» sono soppresse.
7-bis. Il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.
7-ter. I commi 208 e 209 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
7-quater. Al comma 4 dell’articolo 3 del DPR 27 aprile 2006, n. 204, è soppressa la lettera h).
8. All’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85: sono soppresse le parole «In sede di prima applicazione del
presente decreto»; le parole «entrata in vigore del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti parole: «presentazione della domanda di
trasferimento».
9. Per fronteggiare l’eccessivo affollamento degli istituti
penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della
giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso
all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici e privati, mediante permuta,
anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da
destinare a nuovi istituti penitenziari. Nel caso in cui gli immobili
da destinare a nuovi istituti penitenziari siano da edificare i
soggetti di cui al precedente periodo non devono essere inclusi nella
lista delle Amministrazioni Pubbliche redatta dall’ISTAT ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le
procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero
della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, anche in deroga alle
norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile.
10. Per le finalità di cui al comma 9, il Ministero della giustizia,
valutate le esigenze dell’Amministrazione penitenziaria, individua i
comuni all’interno del cui territorio devono insistere gli immobili già
esistenti o da edificare e da destinare a nuovi istituti penitenziari e
determina le opere da realizzare.
11. Il Ministero della giustizia affida a società partecipata al 100%
dal Ministero dell’economia e delle finanze, in qualità di centrale di
committenza, ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il compito di provvedere alla stima
dei costi, alla selezione delle proposte per la realizzazione delle
nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al
comma 9, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
12. Per l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle
nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli
strumenti urbanistici, la centrale di committenza di cui al comma 11
può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di
programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e
delle altre amministrazioni interessate.
13. Gli immobili realizzati all’esito delle procedure previste dal
presente articolo sono oggetto di permuta con immobili statali,
comunque in uso all’Amministrazione della giustizia, suscettibili di
valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della
giustizia, sentita l’Agenzia del Demanio, individua con uno o più
decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti
procedure:
a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate dal Ministero
della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo
dell’Agenzia del Demanio, e/o dell’Agenzia del Territorio e/o della
centrale di committenza di cui al comma 11;
b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è
effettuata con decreto del Ministero della giustizia, previo parere di
congruità emesso dall’Agenzia del Demanio, che tiene conto della
valorizzazione dell’immobile medesimo;
c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le
attività culturali l’elenco degli immobili da valorizzare e dismettere,
insieme alle schede descrittive di cui all’articolo 12, comma 3 del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le
attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta
giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica
dell’interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le
parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli
indirizzi di carattere generale di cui all’articolo 12, comma 2, del
citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni
riconosciuti di interesse storico-artistico, l’accertamento della
relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell’articolo 13
del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal
citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla
ricezione dell’istanza. Qualora entro il termine di 60 giorni le
amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e
le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con
esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e
seconda, si applicano anche dopo la dismissione;
d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal
Ministero della giustizia, sentita l’Agenzia del demanio, ed entrano a
far parte del patrimonio disponibile dello Stato;
e) per l’approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e
delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, la centrale
di committenza di cui al comma 11 può convocare una o più conferenze di
servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle
Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;
f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia.
L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta,
esclusivamente in favore dell’Amministrazione statale, sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per
cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti
territoriali interessati alle valorizzazioni.
14. Gli oneri economici derivanti dalle attività svolte dalla società
indicata nel comma 11, in virtù del presente articolo sono posti a
carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni oggetto di
valorizzazione e/o dismissione.
15. I soggetti di cui al comma 9, in caso di immobili di nuova
realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di
finanziamento e di costruzione. Devono altresì essere previste forme di
penalità a carico dei medesimi soggetti per la realizzazione di opere
non conformi alla proposta.
16. In considerazione della necessità di procedere in via urgente
all’acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti
penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 12 e
13, lettera e), sono concluse entro il termine di quindici giorni dal
loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono
conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio.
Ove l’accordo di programma comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l’adesione del sindaco deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro quindici giorni dall’approvazione
dell’accordo, decorsi i quali l’accordo stesso si intende comunque
ratificato.
17. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle
pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni
oggetto dei commi da 9 a 16.
Capo VI
CONCORSO ALLA MANOVRA DEGLI ENTI TERRITORIALI
Articolo 28.
(Concorso alla manovra degli Enti territoriali
e ulteriori riduzioni di spese)
1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.
68, le parole: «pari allo 0,9 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «pari a 1,23 per cento». Tale modifica si applica a decorrere
dall’anno di imposta 2011.
2. L’aliquota di cui al comma 1, si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Con le procedure previste dall’articolo 27, della legge 5 maggio
2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno 2012, un concorso
alla finanza pubblica di euro 860 milioni annui. Con le medesime
procedure le Regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall’anno
2012, un concorso alla finanza pubblica di 60 milioni di euro annui, da
parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione
delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l’importo
complessivo di 920 milioni è accantonato, proporzionalmente alla media
degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio
2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali. Per la Regione Siciliana si tiene conto della
rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2.
4. All’articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 le parole
«entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti
legislativi di cui all’articolo 2» sono soppresse.
5. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4,
dell’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si
tiene conto degli effetti derivanti dalla rideterminazione
dell’aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della
definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna
Regione.
6. All’articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
ciascuno dei commi 4 e 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica
positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio
fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente
legislazione, ne consentono l’erogabilità alle regioni e comunque per
un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di
iscrizione in bilancio.».
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il
fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 13, del
medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti
erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione
Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni
2012 e successivi.
8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi
dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 23, del medesimo
decreto legislativo n. 68, del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti
alle Province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono
ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per gli anni 2012 e successivi.
9. La riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla
distribuzione territoriale dell’imposta municipale propria sperimentale
di cui all’articolo 13, del presente decreto.
10. La riduzione di cui al comma 8 è ripartita proporzionalmente.
11. Il comma 6, dell’articolo 18, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso.
11-bis. Il comma 5 dell’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, è abrogato. Le misure di cui all’articolo 1, comma 12,
periodi dal terzo al quinto, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e
successive modificazioni, si applicano nell’intero territorio nazionale.
11-ter. Al fine di potenziare il coordinamento della finanza pubblica è
avviata la ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno.
11-quater. All’articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «40%» sono
sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
Capo VII
ULTERIORI RIDUZIONI DI SPESE
Articolo 29.
(Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale
di committenza nazionale e interventi per l’editoria)
1. Le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, per le acquisizioni di beni e servizi al di sopra della soglia di
rilievo comunitario.
2. Allo scopo di agevolare il processo di razionalizzazione della spesa
e garantire gli obiettivi di risparmio previsti dalla legislazione
vigente, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 4, comma 66, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale possono avvalersi di Consip S.p.A. per lo
svolgimento di funzioni di centrale di committenza di cui all’articolo
3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stipulando
apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti.
3. Allo scopo di contribuire all’obiettivo del pareggio di bilancio
entro la fine dell’anno 2013, il sistema di contribuzione diretta di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre
2014, con riferimento alla gestione 2013. Il Governo provvede, con
decorrenza dal 1º gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, al
fine di conseguire il risanamento della contribuzione pubblica, una più
rigorosa selezione dell’accesso alle risorse, nonché risparmi nella
spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze di
pareggio di bilancio, sono destinati alla ristrutturazione delle
aziende già destinatarie della contribuzione diretta, all’innovazione
tecnologica del settore, a contenere l’aumento del costo delle materie
prime, all’informatizzazione della rete distributiva.
3-bis. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, un importo pari a 2,5 milioni di
euro, iscritto nel capitolo 7513 del programma 3.5 «Regolazioni
contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale» della
missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è
destinato al sostegno delle attività e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative
ed editoriali di cui all’articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n.
38.
Articolo 29-bis.
(Introduzione dell’impiego di software libero negli uffici pubblici
per la riduzione dei costi della pubblica amministrazione)
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 68 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:
«d) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto;».
Capo VIII
ESIGENZE INDIFFERIBILI
Articolo 30.
(Esigenze indifferibili)
1. All’articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le
parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2012»
e le parole «700 milioni» sono sostituite dalle parole «1.400 milioni».
2. Per l’anno 2011, alle esigenze del trasporto pubblico locale
ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i
necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si provvede anche
nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui
all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dal
relativo decreto di attuazione del 22 luglio 2009. Fermo restando
l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di
efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo 1, comma 6,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.
3. Il fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, è incrementato di 800 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2012. A decorrere dall’anno 2013 il fondo è alimentato da una
compartecipazione al gettito derivante dalle accise di cui all’articolo
15 del presente decreto; l’aliquota della compartecipazione è stabilita
entro il 30 settembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
Conseguentemente, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole «ed alle entrate
derivanti dalla compartecipazione soppressa ai sensi dell’articolo 8,
comma 4».
b) all’articolo 8, il comma 4 è abrogato;
c) all’articolo 32, comma 4, le parole: «a decorrere dall’anno 2012»,
sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2013».
3-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, dopo le parole: «e gli altri enti locali» sono aggiunte
le seguenti: «; per servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
intende il trasporto pubblico locale effettuato con unità che navigano
esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia».
3-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Governo, con uno o più
regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni:
a) modifica, secondo criteri di semplificazione, le norme del titolo I
del libro sesto del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concernenti il personale
navigante, anche ai fini dell’istituzione di specifiche abilitazioni
professionali per il trasporto pubblico locale lagunare;
b) modifica, secondo criteri di semplificazione, il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
delimitando l’ambito di applicazione delle relative norme con riguardo
al trasporto pubblico locale lagunare.
3-quater. Al servizio di trasporto pubblico locale lagunare si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e della salute, è emanata la normativa
tecnica per la progettazione e la costruzione delle unità navali
adibite al servizio di trasporto pubblico locale lagunare.
3-quinquies. Per trasporti pubblici non di linea per via d’acqua con
riferimento alla laguna di Venezia si intendono quelli disciplinati
dalla vigente legislazione regionale.
4. L’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio
1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre
2011, n. 183, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2012. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
5. La dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile di cui
all’articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementata di
57 milioni di euro per l’anno 2012. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari
per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo dà attuazione all’atto di
indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2
agosto 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 239, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotta gli atti
necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 33,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell’ambito della
procedura ivi prevista, e riferisce alle Camere in merito
all’attuazione del presente comma.
6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:
a) al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle fondamentali
funzioni di promozione, coordinamento, integrazione e diffusione delle
conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni nel quadro
dell’unità e universalità della cultura, è autorizzata la spesa di
1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le
attività e il funzionamento dell’Accademia dei Lincei;
b) al fine di promuovere lo studio, la tutela e la valorizzazione della
lingua italiana, è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui, a
decorrere dal 2012, quale contributo per le attività e il funzionamento
dell’Accademia della Crusca.
7. All’onere derivante dalle disposizioni contenute nel comma 6, pari a
due milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, si provvede
mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo
corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all’articolo 1, comma
1, lett. b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, destinate alla spesa
di parte corrente.
8. Al fine di assicurare l’espletamento delle funzioni di tutela,
fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i
principi di efficienza, razionalità ed economicità e di far fronte alle
richieste di una crescente domanda culturale nell’ottica di uno
sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo ed in grado di
generare ricadute positive sul turismo e sull’economia del Paese,
nonché in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del decreto
legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall’articolo 24, comma 2, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le attività
culturali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi
8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e di
cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. Per le medesime finalità sopra evidenziate, il Ministero per i
beni e le attività culturali è autorizzato per gli anni 2012 e 2013
all’assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante
l’utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle
ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a
valere sulle facoltà assunzionali del predetto Ministero, per i
medesimi anni 2012 e 2013, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio
previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale del
Ministero per i beni e le attività culturali e nel rispetto dei limiti
percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato
di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e successive modificazioni. Il Ministero per i beni e le attività
culturali procede alle suddette assunzioni, tenendo conto delle
esigenze funzionali delle strutture centrali e periferiche e ove
necessario anche attraverso la formazione di una graduatoria unica
nazionale degli idonei secondo l’ordine generale di merito risultante
dalla votazione complessiva riportata da ciascun candidato nelle
graduatorie regionali in corso di validità, applicando in caso di
parità di merito il principio della minore età anagrafica. La
graduatoria unica nazionale è elaborata anche al fine di consentire ai
candidati di esprimere la propria accettazione e non comporta la
soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non
accettano mantengono la collocazione ad essi spettante nella
graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per i
beni e le attività culturali provvede alle attività di cui al presente
comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già
disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per i beni e le
attività culturali comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e
delle finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
8-bis. All’elenco 3 allegato alla legge 12 novembre 2011, n. 183, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
«– Interventi di carattere sociale di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni; stipula
di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei
lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale,
di cui all’articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– Interventi di sostegno all’editoria e al pluralismo dell’informazione».
8-ter. All’articolo 4, comma 53, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
le parole: «32,4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «47,2
milioni di euro».
8-quater. Per le finalità di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, e successive modificazioni, per l’anno 2012, la somma
aggiuntiva di 14,8 milioni di euro di cui al comma 8-ter del presente
articolo è riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE
E LA TUTELA DELLA CONCORRENZA
Capo I
LIBERALIZZAZIONI
Articolo 31.
(Esercizi commerciali)
1. In materia di esercizi commerciali, all’articolo 3, comma 1, lettera
d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le
parole: «in via sperimentale» e dopo le parole «dell’esercizio» sono
soppresse le seguenti «ubicato nei comuni inclusi negli elenchi
regionali delle località turistiche o città d’arte».
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di
concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi,
costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza
contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra
natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei
lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni
culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti
alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 32.
(Farmacie)
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che
ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500
abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate
dai piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi fissati con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, possono, esperita la
procedura di cui al comma 1-bis, essere venduti senza ricetta medica
anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad
eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni, e di cui all’articolo 89 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nonché dei farmaci del sistema
endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale. Con il
medesimo decreto, sentita l’Agenzia italiana del farmaco, sono definiti
gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di
farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
1-bis. Il Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del
farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco,
periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all’articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, per i quali permane l’obbligo di ricetta medica e dei
quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al
comma 1.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve
avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo
5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto
dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire
l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non
addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle
imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono
in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie
quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di
fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. È data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di
praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico sui medicinali di
cui ai commi 1 e 1-bis, purché gli sconti siano esposti in modo
leggibile e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli
acquirenti.
Articolo 33.
(Soppressione di limitazioni all’esercizio di attività professionali)
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è sostituito dal seguente:
«2. All’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto
con i princìpi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di
cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012.
5-ter. Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le
disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per
effetto del comma 5-bis in un testo unico da emanare ai sensi
dell’articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400“».
2. All’articolo 3, comma 5, lettera c), del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «la durata del tirocinio non potrà essere
complessivamente superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti:
«la durata del tirocinio non potrà essere superiore a diciotto mesi».
Capo II
CONCORRENZA
Articolo 34.
(Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione
dei controlli ex-ante)
1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai
sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione,
al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di
pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato,
nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e
uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul
territorio nazionale.
2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di
libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le
esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti
e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare
l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione
o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:
a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una
certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno
di una determinata area;
b) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio di una attività economica;
c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
d) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune
categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di
commercializzazione di taluni prodotti;
e) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso
l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore;
f) l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
g) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta.
4. L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a
previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere
giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento
comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a
rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del
principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i
regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di
attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni
requisiti per l’esercizio di attività economiche, la loro comunicazione
all’amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite
autocertificazione e l’attività può subito iniziare, salvo il
successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine
definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente
arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai princìpi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le
professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione
come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
(Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno).
Articolo 35.
(Potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 21, è aggiunto il seguente:
«21-bis – (Poteri dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della
concorrenza).
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad
agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i
regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica
che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
2. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che
una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle
norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta
giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili
delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si
conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere,
l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Stato, il
ricorso, entro i successivi trenta giorni.
3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina
di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.».
Articolo 36.
(Tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate
nei mercati del credito e finanziari)
1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o
gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e
finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o
gruppi di imprese concorrenti.
2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le
imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di
controllo ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287
e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.
2-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche
incompatibili possono optare nel termine di novanta giorni dalla
nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le
cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli
organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del
termine o alla conoscenza dell’inosservanza del divieto. In caso di
inerzia, la decadenza è dichiarata dall’autorità di vigilanza di
settore competente.
2-ter. In sede di prima applicazione, il termine per esercitare
l’opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di centoventi giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
Articolo 36-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di tutela della concorrenza
nel settore del credito)
1. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di
un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini
della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla
sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima
banca, istituto o intermediario».
Articolo 37.
(Liberalizzazione del settore dei trasporti)
1. Il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di
trenta giorni, emana le disposizioni volte a realizzare una compiuta
liberalizzazione e un’efficiente regolazione nel settore dei trasporti
e dell’accesso alle relative infrastrutture.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle seguenti norme generali:
a) individuare tra le Autorità indipendenti esistenti, l’Autorità che
svolge competenze assimilabili a quelle previste dal presente articolo;
b) attribuire all’Autorità di cui alla lettera a) le seguenti funzioni:
1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali, portuali e alla
mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;
2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati, i criteri per
la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei
canoni e dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare
l’orientamento ai costi e l’equilibrio economico delle imprese
regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e delle
eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei
servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei
capitolati delle medesime gare.
3. Nell’esercizio delle competenze disciplinate dal comma 2 del
presente articolo, l’Autorità individuata ai sensi del medesimo comma:
a) può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti
all’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più
efficienti per finanziarli, mediante l’adozione di pareri che può
rendere pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese
regolate e può imporre, se necessario per garantire la concorrenza, la
separazione contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza
o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti
di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni
previste dall’ordinamento;
d) richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l’esibizione dei
documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni, nonché
raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da
verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della regolazione negli ambiti di
sua competenza, svolge ispezioni presso i soggetti sottoposti alla
regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l’ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri
organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro
documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre
informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle
dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di
regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti
a regolazione, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi
in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare
un’infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni
per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione;
può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui
sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle
parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di
urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli
interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e
irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli
utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto
dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il
servizio sottoposto a regolazione, ai fini dell’esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l’istituzione di procedure semplici e poco onerose per la
conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e
utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti
amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato
dell’impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la
formazione e l’aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di
inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la
disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di
servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all’accesso
alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa
Autorità, nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1 per cento del fatturato dell’impresa interessata qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano
informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano
le informazioni nel termine stabilito;
2) i destinatari di un’ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino
in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o
forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera f)
applica una sanzione fino al 10 per cento del fatturato dell’impresa
interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da quelle
disciplinate nel presente articolo delle amministrazioni pubbliche,
statali e regionali, nei settori indicati; in particolare, restano
ferme le competenze in materia di vigilanza, controllo e sanzione
nell’ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori
delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici, di
definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela sociale e di
promozione degli investimenti. Restano altresì ferme e possono essere
contestualmente esercitate le competenze dell’Autorità garante della
concorrenza disciplinate dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai
decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le competenze dell’Agenzia
per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L’Autorità individuata ai sensi del comma 2 rende pubblici nei modi
più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente
alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione
adottata e la parte ancora da definire. La regolazione approvata ai
sensi del presente articolo resta efficace fino a quando è sostituita
dalla regolazione posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno
affidate le competenze previste dal presente articolo.
6. Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue:
a) nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata dal comma 2;
b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e
dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del
fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti
nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto
dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto,
possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma; in assenza
di rilievi nel termine l’atto si intende approvato. Ai fini
dell’esercizio delle competenze previste dal presente articolo
l’Autorità provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane disponibili
a legislazione vigente.
Capo III
MISURE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Articolo 38.
(Misure in materia di politica industriale)
1. All’articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole «e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio» sono soppresse;
b) dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente lettera: «c-quater)
iniziative e programmi di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito dei
progetti di innovazione industriale di cui all’articolo 1, comma 842,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»
Articolo 39.
(Misure per le micro, piccole e medie imprese)
1. In materia di fondo di garanzia a favore delle piccole e medie
imprese, la garanzia diretta e la controgaranzia possono essere
concesse a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia a favore
delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett.
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed
integrazioni, fino all’80 per cento dell’ammontare delle operazioni
finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in
tutto il territorio nazionale, purché rientranti nei limiti previsti
dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura degli
interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della
copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie
di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali,
settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di
natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo
Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni
operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo di cui al comma
1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di
rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare
adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze.
3. L’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al
comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie
di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali,
le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati
con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze. Una quota non inferiore [all’80] per cento delle disponibilità
finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a
[cinquecentomila] euro d’importo massimo garantito per singola impresa.
4. La garanzia del Fondo di cui al comma l può essere concessa, a
titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e
medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre
1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa
con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le
tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i
criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità
finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante
dalla concessione di detta garanzia.
5. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per
l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di
decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo
di cui al comma 1.
6. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello
Sviluppo Economico, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sono definite le modalità e le condizioni per l’eventuale
cessione a terzi e la controgaranzia degli impegni assunti a carico del
Fondo di cui al comma 1, le cui rinvenienze confluiscono al medesimo
Fondo.
7. In materia di patrimonializzazione dei Confidi, al capitale sociale
dei confidi e delle banche di cui ai commi 29 e 32 dell’articolo 13 del
dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,
n. 326 possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge
che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non
finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le
piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei
voti esercitabili nell’assemblea e la nomina dei componenti degli
organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica
sia riservata all’assemblea.
7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota
delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle
piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di
garanzia in favore del microcredito di cui all’articolo 111 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da
destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito
l’Ente nazionale per il microcredito, sono definiti la quota delle
risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di
operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di
selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie
del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla
concessione della garanzia di cui al presente periodo. L’Ente nazionale
per il microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati
e istituzioni, nazionali ed europee, per l’incremento delle risorse del
Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l’istituzione
di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo.
Articolo 40.
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese)
1. Il comma 3 dell’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui
al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti,
avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le
generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali».
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate
le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona
giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole
«identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole
«identificata o identificabile».
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la persona giuridica, l’ente o l’associazione» sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
3. Allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle
more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9
dell’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è
inserito il seguente comma:
«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno,
anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al
precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente
soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente
l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di
pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con
l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al
rinnovo del permesso di soggiorno. L’attività di lavoro di cui sopra
può svolgersi alle seguenti condizioni:
a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi
di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all’atto della
stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel
regolamento d’attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia
stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del
precedente comma 4, e dell’articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla
scadenza dello stesso;
b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta
attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di
rinnovo del permesso.».
4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed
annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell’articolo 39
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole «entro il giorno 16», sono sostituire
con le seguenti: «entro la fine».
5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli
adempimenti delle imprese, al comma 7 dell’articolo 242 del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza
di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a
causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle
dotazioni impiantistiche necessarie o dell’estensione dell’area
interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere
articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile
la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali
successive.» Al comma 9 del medesimo articolo 242 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, le parole: «con attività in esercizio»
sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono
essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti
tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o
completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando
appropriate misure di prevenzione dei rischi».
6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di
auto-riparazione, il decreto del Ministero dei Trasporti e della
Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406 – Regolamento recante le
dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese
esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.
7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di
registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei
prodotti ai consumatori finali, all’articolo 2, comma 1, lett. o) del
decreto legislativo 27 marzo 2006 n. 161, le parole «o per gli utenti»
sono soppresse.
8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali
per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista,
acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing,
agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono
rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e
oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per
una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all’impianto
di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta,
autorizzati ai sensi della normativa vigente. L’obbligo di
registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo
di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di
Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto
proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine
cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del
medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità
idonee all’effettuazione del relativi controlli così come previsti dal
predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La
conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le
attività di cui al presente comma.
9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini
del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e
attività culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed
h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono sostituite da
un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività
culturali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefìci si
riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue
controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni.
9-bis. All’articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,
quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera
cessione di ramo d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di
impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente articolo, posti in
essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in
vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso
validi e non rettificabili ai fini tributari».
9-ter. Il termine di cui all’articolo 1, comma 862, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31
dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di
ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente
comma, l’agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle
anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione
di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.
Capo IV
MISURE PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
Articolo 41.
(Misure per le opere di interesse strategico)
1. Fatte salve le priorità già deliberate in sede Cipe, all’articolo
161 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1-bis e
1-ter sono sostituiti dai seguenti:
«1-bis. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il Documento di
finanza pubblica individua, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, l’elenco delle infrastrutture da
ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:
a) coerenza con l’integrazione con le reti europee e territoriali;
b) stato di avanzamento dell’iter procedurale;
c) possibilità di prevalente finanziamento con capitale privato.
1-ter. Per le infrastrutture individuate nell’elenco di cui al comma 1-bis sono indicate:
a) le opere da realizzare;
b) il cronoprogramma di attuazione;
c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;
d) la quantificazione delle risorse da finanziare con capitale privato.
1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei tempi necessari per
il reperimento delle risorse relative al finanziamento delle opere di
cui al presente capo e per la loro realizzazione, per ciascuna
infrastruttura i soggetti aggiudicatori presentano al Ministero lo
studio di fattibilità, redatto secondo modelli definiti dal Cipe e
comunque conformemente alla normativa vigente. Il Ministero, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, anche avvalendosi del supporto
dell’Unità tecnica di finanza di progetto di cui all’articolo 7 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso, sentito il soggetto di cui
all’articolo 163, comma 4, lettera b), verifica l’adeguatezza dello
studio di fattibilità, anche in ordine ai profili di bancabilità
dell’opera; qualora siano necessarie integrazioni allo stesso, il
termine è prorogato di trenta giorni. A questo fine la procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, e la Valutazione di Impatto
Ambientale, sono coordinate con i tempi sopra indicati.
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 169 è inserito il seguente:
«Art. 169-bis. – (Approvazione unica progetto preliminare). – 1. Su
proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il CIPE
può valutare il progetto preliminare, istruito secondo le previsioni
dell’articolo 165, ai fini dell’approvazione unica dello stesso,
assicurando l’integrale copertura finanziaria del progetto. In caso di
opere finanziate a carico della finanza pubblica, la delibera CIPE
relativa al progetto preliminare deve indicare un termine perentorio, a
pena di decadenza dell’efficacia della delibera e del finanziamento,
per l’approvazione del progetto definitivo. In caso di approvazione
unica del progetto preliminare, che comporta gli effetti dell’articolo
165 comma 7, il progetto definitivo è approvato con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare per i profili di rispettiva
competenza, sentito il Dipartimento per la programmazione economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui al
presente articolo e sempre che siano rispettate le condizioni previste
al comma 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce
al CIPE comunicazione periodica sulle avvenute approvazioni dei
progetti definitivi e sullo stato di avanzamento delle opere.
2. Il progetto definitivo è corredato, oltre che dalla relazione del
progettista prevista dall’art. 166 comma 1, da una ulteriore relazione
del progettista, confermata dal responsabile del procedimento, che
attesti:
a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni e tiene conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;
b) che il progetto definitivo non comporta varianti localizzative rilevanti ai sensi dell’articolo 167, comma 6;
c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta il
superamento del limite di spesa fissato dal CIPE in sede di
approvazione del progetto preliminare.
3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto
aggiudicatore, del concessionario o contraente generale a ciascuna
delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e
a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e
autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere
interferenti. Nel termine perentorio di quarantacinque giorni dal
ricevimento del progetto le pubbliche amministrazioni competenti e i
gestori di opere interferenti possono presentare motivate proposte di
adeguamento o richieste di prescrizioni per il progetto definitivo o di
varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di
spesa e delle caratteristiche prestazionali e delle specifiche
funzionali individuati in sede di progetto preliminare. Nei trenta
giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e
richieste pervenute dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai
gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute
nel progetto preliminare approvato e, nel caso in cui verifichi il
rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2, il progetto
definitivo viene approvato con il decreto di cui al comma 1.
4. L’approvazione del progetto definitivo con il decreto di cui al
comma 1, comporta gli effetti dell’articolo 166 comma 5, e la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Per quanto riguarda
l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità si
applica l’articolo 166, comma 2.
5. Il termine di cui all’articolo 170, comma 3, per l’indicazione delle
interferenze non rilevate dal soggetto aggiudicatore è pari a
quarantacinque giorni ed il programma di risoluzione, approvato con il
decreto di cui al comma 2 unitamente al progetto definitivo, è
vincolante per gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico
servizio, con gli effetti dell’articolo 170, commi 4 e 5.»;
b) all’articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) verifica l’avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi
tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso
agli stessi; a tal fine può avvalersi, ove necessario, del Corpo della
Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli
di intesa.».
3. All’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e
successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
i contributi destinati alla realizzazione delle opere pubbliche, il
decreto di cui al presente comma è emanato entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE
che assegna definitivamente le risorse. In relazione alle
infrastrutture di interesse strategico di cui alla parte II, titolo
III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, detto
termine è pari a trenta giorni e decorre dalla data di pubblicazione
del bando ai sensi degli articoli 165, comma 5-bis, e 166, comma 5-bis,
del medesimo decreto legislativo. In caso di criticità procedurali tali
da non consentire il rispetto dei predetti termini il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferisce al Consiglio dei Ministri per
le conseguenti determinazioni.
4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla
realizzazione delle opere pubbliche, le delibere assunte dal CIPE
relativamente ai progetti di opere pubbliche, sono formalizzate e
trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro
trenta giorni decorrenti dalla seduta in cui viene assunta la delibera.
In caso di criticità procedurali tali da non consentire il rispetto del
predetto termine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
riferisce al Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni.
5. Per le delibere del CIPE di cui al comma 4, sottoposte al controllo
preventivo della Corte dei Conti, i termini previsti dall’articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni,
sono ridotti di un terzo.
5-bis. L’articolo 175 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 175. – (Promotore e finanza di progetto) – 1. Il Ministero
pubblica nel sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del
2 maggio 2001, nonché nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e in quella dell’Unione europea, la lista delle infrastrutture
inserite nel programma di cui all’articolo 161, comma 1, del presente
codice, per le quali i soggetti aggiudicatori intendono ricorrere alle
procedure della finanza di progetto disciplinate dal presente articolo.
Nella lista è precisato, per ciascuna infrastruttura, l’ufficio del
soggetto aggiudicatore presso il quale gli interessati possono ottenere
le informazioni ritenute utili.
2. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista, i soggetti
aggiudicatori rimettono lo studio di fattibilità al Ministero, che ne
cura l’istruttoria secondo quanto previsto dall’articolo 161, comma
1-quater. Il Ministero sottopone lo studio di fattibiltà al CIPE, che
si esprime con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle
province autonome eventualmente interessate e, in caso di valutazione
positiva, indica, fra l’altro, le eventuali risorse pubbliche destinate
al progetto, che devono essere disponibili a legislazione vigente.
Dette risorse devono essere mantenute disponibili per i progetti
approvati sino alla loro realizzazione.
3. Il Ministero aggiorna la lista di cui al comma 1, indicando gli
interventi i cui studi di fattibilità sono stati approvati dal CIPE.
4. Il soggetto aggiudicatore, entro novanta giorni dalla data in cui
diventa efficace la delibera del CIPE di approvazione dello studio di
fattibilità, provvede alla pubblicazione del bando di gara sulla base
dello studio di fattibilità.
5. Il bando, oltre a quanto previsto dall’articolo 177, deve specificare che:
a) le offerte devono contenere un progetto preliminare che, oltre a
quanto previsto nell’allegato tecnico di cui all’allegato XXI, deve
evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree
impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti
misure di salvaguardia, e deve, inoltre, indicare ed evidenziare anche
le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i costi
dell’infrastruttura da realizzare, ivi compreso il costo per le
eventuali opere e misure compensative dell’impatto territoriale e
sociale; una bozza di convenzione; un piano economico-finanziario
asseverato ai sensi dell’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché
dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario comprende
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui
all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il
2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo
studio di fattibilità posto a base di gara;
b) il soggetto aggiudicatore richiede al promotore scelto ai sensi del
comma 6 di apportare al progetto preliminare, ed eventualmente allo
schema di convenzione e al piano economico-finanziario, da esso
presentati, le modifiche eventualmente intervenute in fase di
approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE. In tal caso la
concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo
successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle
modifiche indicate. In caso di mancata accettazione delle modifiche
indicate dal CIPE da parte del promotore, il soggetto aggiudicatore ha
facoltà di chiedere ai concorrenti successivi in graduatoria
l’accettazione, entro trenta giorni dalla richiesta, delle modifiche da
apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte a quest’ultimo e non accettate dallo stesso. In
caso di esito negativo o di una sola offerta, il soggetto aggiudicatore
ha facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 177, ponendo a base di
gara il progetto preliminare predisposto dal promotore, aggiornato con
le prescrizioni del CIPE;
c) il promotore, o eventualmente altro concorrente scelto ai sensi
della lettera b) ai fini dell’aggiudicazione definitiva della
concessione, deve dare adeguato conto dell’integrale copertura
finanziaria dell’investimento, anche acquisendo la disponibilità di uno
o più istituti di credito a concedere il finanziamento previsto nel
piano economico-finanziario correlato al progetto preliminare
presentato dal promotore ed eventualmente adeguato a seguito della
deliberazione del CIPE.
6. In parziale deroga a quanto stabilito dall’articolo 177, il soggetto
aggiudicatore valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, redige una graduatoria e nomina
promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta.
L’esame delle offerte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del
progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del
piano e al contenuto della bozza di convenzione.
7. Le offerte sono corredate delle garanzie e delle cauzioni di cui all’articolo 153, comma 13, primo periodo.
8. L’offerta del promotore è vincolante per il periodo indicato nel
bando, comunque non inferiore a un anno dalla presentazione
dell’offerta stessa.
9. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura di
valutazione di impatto ambientale e quella di localizzazione
urbanistica, ai sensi dell’articolo 165, comma 3. A tale fine, il
promotore integra il progetto preliminare con lo studio di impatto
ambientale e con quanto necessario alle predette procedure.
10. Il progetto preliminare, istruito ai sensi dell’articolo 165, comma
4, è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo 169-bis, unitamente allo
schema di convenzione e al piano economico-finanziario. La mancata
approvazione del progetto preliminare da parte del CIPE non determina
alcun diritto in capo all’offerente con riguardo alle prestazioni e
alle attività già svolte.
11. Il soggetto aggiudicatore procede all’aggiudicazione e alla stipula
del contratto di concessione nei termini e alle condizioni di cui al
comma 5, lettere b) e c). Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto
al pagamento, a carico dell’aggiudicatario definitivo, dell’importo
delle spese sostenute per la predisposizione dell’offerta e al rimborso
dei costi sostenuti per le integrazioni di cui al comma 9.
12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo.
13. È facoltà dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 20,
presentare al soggetto aggiudicatore studi di fattibilità relativi alla
realizzazione di infrastrutture inserite nel programma di cui
all’articolo 161, non presenti nella lista di cui al comma 1 del
presente articolo. Ai fini dell’inserimento dell’intervento nella lista
di cui al predetto comma 1, il soggetto aggiudicatore trasmette lo
studio di fattibilità al Ministero il quale, svolta l’istruttoria ai
sensi dell’articolo 161, comma 1-quater, lo sottopone al CIPE per
l’approvazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
L’inserimento dell’intervento nella lista non determina alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
14. I soggetti di cui all’articolo 153, comma 20, possono presentare al
soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di
infrastrutture inserite nel programma di cui all’articolo 161, non
presenti nella lista di cui al comma 1 del presente articolo. Il
soggetto aggiudicatore può riservarsi di non accogliere la proposta
ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a proprio carico,
prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo del
presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai
sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno
dei soggetti di cui all’articolo 153, comma 9, primo periodo, nonché
l’indicazione del contributo pubblico eventualmente necessario alla
realizzazione del progetto e la specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende
l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui
all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il
2,5 per cento del valore dell’investimento. La proposta è corredata
delle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui
all’articolo 153, comma 20, della cauzione di cui all’articolo 75 e
dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui
all’articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di
gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la procedura
di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell’articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad
integrare la proposta con la documentazione necessaria alle predette
procedure. La proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al
Ministero, che ne cura l’istruttoria ai sensi dell’articolo 165, comma
4. Il progetto preliminare è approvato dal CIPE ai sensi dell’articolo
169-bis, unitamente allo schema di convenzione e al piano
economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha facoltà di
richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se
il proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di
promotore e la proposta è inserita nella lista di cui al comma 1 ed è
posta a base di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi
dell’articolo 177, cui partecipa il promotore. Se il promotore non
partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore incamera la cauzione di
cui all’articolo 75. I concorrenti devono essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 153, comma 8. Il soggetto aggiudicatore
valuta le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Se il promotore non risulta
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario,
dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione della
proposta, nei limiti indicati nel piano economico-finanziario. Il
soggetto aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti
dall’articolo 153, comma 13, secondo e terzo periodo».
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non si applicano alle
procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per le quali continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all’articolo 175 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione vigente prima
della medesima data.
Articolo 42.
(Misure per l’attrazione di capitali privati)
1. All’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza
economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella
convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto
di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo
espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria
all’equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di
utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite
unitamente all’approvazione del progetto ai sensi dell’articolo 97 e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio
economico finanziario della concessione.».
2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 11, è aggiunto il seguente periodo: «La
gestione funzionale ed economica può anche riguardare, eventualmente in
via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.»;
b) all’articolo 143, comma 1, dopo le parole: «gestione funzionale ed
economica» sono inserite le seguenti: «eventualmente estesa, anche in
via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o in parte già
realizzate e direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e
da ricomprendere nella stessa»;
c) all’articolo 143, comma 4, dopo le parole: «anche un prezzo» sono
inserite le seguenti: «nonché, eventualmente, la gestione funzionale ed
economica, anche anticipata, di opere o parti di opere già realizzate».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al comma 8 dell’articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
assicurare il rientro del capitale investito e l’equilibrio
economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove
concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può
essere stabilita fino a cinquanta anni.».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai contratti di
concessione i cui bandi con cui si indìce una gara siano pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai
sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3,
42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7
settembre 2005 n. 209, le modalità, i limiti e le condizioni alle quali
le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni possono
utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli
38, comma 1, e 42-bis, comma 1, attivi costituiti da investimenti nel
settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e
trasporto di energia e fonti energetiche.
7. Gli investimenti in questione possono essere rappresentati da azioni
di società esercenti la realizzazione e la gestione delle
infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di
OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.
8. All’articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge,», sono
inserite le seguenti parole: «nonché di nuove opere di
infrastrutturazione ferroviaria metropolitana e di sviluppo ed
ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti
i porti nazionali appartenenti alla rete strategica transeuropea di
trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)».
9. Nell’Elenco 1, recante «Disposizioni legislative autorizzative di
riassegnazioni di entrate», allegato alla legge 24 dicembre 2007, n.
244, al numero 14, rubricato «Ministero per i beni e le attività e le
attività culturali», sono abrogate le seguenti parole: «Legge 30 marzo
1965, n. 340» nonché «Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma
8». Le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo
determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni
e le attività culturali, versate all’erario sono riassegnate, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di
previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero per i beni
e le attività culturali, con imputazione ai capitoli corrispondenti
alla destinazione delle somme stesse o, in mancanza, ad appositi
capitoli di nuova istituzione. Le predette somme non possono essere
utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
9-bis. All’alinea del comma 1 dell’articolo 18 della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole: «infrastrutture autostradali» sono sostituite
dalle seguenti: «infrastrutture stradali e autostradali, anche di
carattere regionale,».
Articolo 43.
(Alleggerimento e semplificazione delle procedure,
riduzione dei costi e altre misure)
1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, laddove
comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti
ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza
pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si
pronuncia entro trenta giorni e, successivamente, approvati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni
dalla avvenuta trasmissione dell’atto convenzionale ad opera
dell’amministrazione concedente.
2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che non
comportano le variazioni o le modificazioni di cui al comma 1 sono
approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, i
cui schemi di atti aggiuntivi sono già stati sottoposti al parere del
CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro trenta giorni dall’avvenuta trasmissione dell’atto
convenzionale ad opera dell’amministrazione concedente.
4. Sono abrogati il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 8-duodecies
del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e il comma 4 dell’articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5. All’articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e
successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
«2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola
gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le
procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del
medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i
soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II,
dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla
data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la
normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di
cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo».
6. Ai fini della realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relative
opere civili strettamente connesse alla realizzazione e gestione di
detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali
e stradali esistenti per la cui realizzazione siano già stati
completati i procedimenti di approvazione del progetto e di
localizzazione in conformità alla normativa pro-tempore vigente, non si
applicano le disposizioni del Titolo II del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non
sono necessari ulteriori autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla
osta o atti di assenso comunque denominati.
7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi le
caratteristiche dimensionali di cui all’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti individua, entro il 31 dicembre 2012, in ordine di
priorità, anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui
all’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le
dighe per le quali sia necessaria e urgente la progettazione e la
realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento della
sicurezza, a carico dei concessionari o richiedenti la concessione,
fissandone i tempi di esecuzione.
8. Ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua,
entro il 30 giugno 2013, in ordine di priorità e sulla base anche dei
progetti di gestione degli invasi ai sensi dell’articolo 114 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
le grandi dighe per le quali, accertato il concreto rischio di
ostruzione degli organi di scarico, siano necessarie e urgenti
l’adozione di interventi nonché la rimozione dei sedimenti accumulatisi
nei serbatoi. Le regioni e le province autonome nei cui territori sono
presenti le grandi dighe per le quali sia stato rilevato il rischio di
ostruzione degli organi di scarico e la conseguente necessità e urgenza
della rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi individuano
idonei siti per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale e
sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi.
9. I concessionari o i richiedenti la concessione di derivazione
d’acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di
gestione dell’invaso ai sensi dell’articolo 114, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro il 31
dicembre 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai sensi del
comma 8 del presente articolo, entro due anni dall’approvazione del
progetto di gestione.
10. Per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni,
decorrenti dall’avvio degli invasi sperimentali di cui all’articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363,
i concessionari o i richiedenti la concessione sono tenuti a presentare
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre
2012, il piano di manutenzione dell’impianto di ritenuta di cui
all’articolo 93, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, per l’approvazione e l’inserimento in forma
sintetica nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione
della diga.
11. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 6, comma
4-bis, della legge 1º agosto 2002, n. 166, i concessionari o i
richiedenti la concessione sono tenuti a presentare al predetto
Ministero, entro il 31 dicembre 2012, gli elaborati di consistenza
delle opere di derivazione ed adduzione, comprese le condotte forzate,
i relativi atti di collaudo, i piani di manutenzione, unitamente alle
asseverazioni straordinarie sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di manutenzione delle citate opere dell’ingegnere designato
responsabile ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8
agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584. Il Ministero integra il foglio di condizioni per
l’esercizio e la manutenzione delle dighe con le disposizioni
riguardanti le predette opere.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede, d’intesa con
il Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri per
l’individuazione delle «fasi di allerta» di cui alla circolare della
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995,
al fine di aggiornare i documenti di protezione civile per le finalità
di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.
13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni di
cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139,
nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
febbraio 2004, i concessionari e i gestori delle grandi dighe sono
tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per
via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici e idraulici
acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate e derivate,
secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.
14. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri
sostitutivi nei confronti di concessionari e dei richiedenti la
concessione in caso di inottemperanza degli stessi alle prescrizioni
impartite nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo sulla
sicurezza; in tali condizioni può disporre gli accertamenti, le
indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni necessarie al
recupero delle condizioni di sicurezza delle dighe, utilizzando a tale
scopo le entrate provenienti dalle contribuzioni di cui all’articolo 2,
commi 172 e 173, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con obbligo di
rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.
15. All’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica, realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico delle
opere anche complementari e accessorie degli sbarramenti. Per le opere
realizzate successivamente i concessionari o i richiedenti la
concessione di derivazione d’acqua da dighe sono tenuti a presentare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i collaudi statici delle opere stesse redatti ai sensi
della normativa sopra indicata».
Articolo 44.
(Disposizioni in materia di appalti pubblici)
1. Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei
lavoratori, nonché la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione
delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura
minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro resta comunque disciplinata:
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. L’articolo 81, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.
3. L’articolo 4, comma 2, lettere n) e v), del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si
applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge; ai contratti già stipulati alla
predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo
132, comma 3, e dell’articolo 169 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data; ai fini del
calcolo dell’eventuale superamento del limite previsto dal predetto
articolo 4, comma 2, lettera v), del decreto-legge n. 70 del 2011, non
sono considerati gli importi relativi a varianti già approvate alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
4. All’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, le parole da: «ricevuti dalle Regioni» fino a: «gestori
di opere interferenti», sono sostituite dalle seguenti: «pervenuti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) il comma 10-bis è sostituito dal seguente:
«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e
2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e
lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari sono
pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
successivamente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Alle opere i cui progetti preliminari
sono pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165
a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente
prima della medesima data.».
5. All’articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, le parole: «di importo pari o
superiore alle soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o
superiore a 100.000 euro». L’articolo 12 della legge 11 novembre 2011,
n. 180, è abrogato.
6. All’articolo 140, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: «in caso di
fallimento dell’appaltatore», sono aggiunte le seguenti: «o di
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso» e, dopo le
parole «ai sensi degli art. 135 e 136», sono aggiunte le seguenti: «o
di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».
7. All’articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese,
le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente
conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali.
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese
quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle
connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di
coinvolgimento delle piccole e medie imprese.».
8. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 112 è inserito il seguente:
«Art. 112-bis.
(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore
a 20 milioni di euro)
1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di
euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all’art. 55 comma
6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di
gara è indetta una consultazione preliminare, garantendo il
contraddittorio tra le parti.
b) all’articolo 206, comma 1, dopo le parole «87; 88; 95; 96;» sono inserite le seguenti: «112-bis;».
9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle procedure i cui
bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 44-bis.
(Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute)
1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l’opera che non è stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell’impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un’opera non
rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo
progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito
l’elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.
4. L’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale
mediante l’istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati
regionali competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell’elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita
contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base
regionale, all’interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono
inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere
stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le
ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di
redazione dell’elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della
graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche
incompiute sono iscritte nell’elenco-anagrafe, tenendo conto dello
stato di avanzamento dei lavori, ed evidenziando le opere prossime al
completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene
conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle
regioni.
Articolo 45.
(Disposizioni in materia edilizia)
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti
comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello
strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di
urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla
soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di
trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del
permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora vengano usati materiali o sistemi costruttivi diversi da
quelli disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la loro idoneità
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello
stesso Consiglio.»;
b) all’articolo 59, comma 2, le parole «, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,» sono eliminate.
3. All’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
4. All’articolo 4, comma 2, del piano nazionale di edilizia abitativa,
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2009, le
parole: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
Articolo 46.
(Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)
1. Al fine di promuovere la realizzazione di infrastrutture di
collegamento tra i porti e le aree retro portuali, le autorità portuali
possono costituire sistemi logistici che intervengono, attraverso atti
d’intesa e di coordinamento con le regioni, le province ed i comuni
interessati nonché con i gestori delle infrastrutture ferroviarie.
2. Le attività di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza a
quanto previsto dalla normativa comunitaria, avendo riguardo ai
corridoi transeuropei e senza causare distorsione della concorrenza tra
i sistemi portuali.
3. Gli interventi di coordinamento devono essere mirati all’adeguamento
dei piani regolatori portuali e comunali per le esigenze di cui al
comma 2, che, conseguentemente, divengono prioritarie nei criteri di
destinazione d’uso delle aree.
4. Nei terminali retro portuali, cui fa riferimento il sistema
logistico, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione
territoriale dell’amministrazione competente che esercita il servizio
nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Articolo 47.
(Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie)
1. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
parole: «ferroviarie e stradali» sono sostituite dalle seguenti:
«ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico».
2. Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a
Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011 dal bilancio di
previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico
nel settore dei trasporti per ferrovia, in applicazione della vigente
normativa comunitaria.
Articolo 48.
(Clausola di finalizzazione)
1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto sono
riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalità della situazione economica internazionale. Con apposito
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e da trasmettere alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica, sono stabilite le modalità di
individuazione del maggior gettito, attraverso separata
contabilizzazione.
1-bis. Ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 13, 14 e
28, nonché quelle recate dal presente articolo, con le norme di
attuazione statutaria di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009,
n. 42, e successive modificazioni, sono definiti le modalità di
applicazione e gli effetti finanziari del presente decreto per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di
Bolzano.
Articolo 49.
(Norma di copertura)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, di cui,
rispettivamente, all’articolo 1, all’articolo 2, all’articolo 3, comma
4, all’articolo 4, all’articolo 8, comma 4, all’articolo 9,
all’articolo 13, commi 13 e 20, all’articolo 15, all’articolo 16, comma
1, all’articolo 18, comma 1, lettera b), all’articolo 20, all’articolo
21, comma 5, all’articolo 24, comma 27, all’articolo 30, commi 1 e 3 e
all’articolo 42, comma 9, pari complessivamente a 6.882,715 milioni di
euro per l’anno 2012, a 11.162,733 milioni di euro per l’anno 2013, a
12.669,333 milioni di euro per l’anno 2014, a 13.048,628 milioni di
euro per l’anno 2015, a 14.330,928 milioni di euro per l’anno 2016, a
13.838,228 milioni di euro per l’anno 2017, a 14.156,228 milioni di
euro per l’anno 2018, a 14.466,128 milioni di euro per l’anno 2019, a
14.778,428 milioni di euro per l’anno 2020, a 15.090,728 milioni di
euro per l’anno 2021, a 15.403,028 milioni di euro per l’anno 2022 e a
15.421,128 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal
presente decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.